Nei giorni scorsi è stata resa pubblica la nota Miur n. 1153 del 4 agosto 2017, avente per oggetto il decreto legislativo n. 66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, attuativo della legge n. 107/2015.
Sostegno, nei giorni scorsi è stata resa pubblica la nota Miur: massimo di 20 alunni per classe in presenza di disabili.
L’Amministrazione, con la predetta nota, ha fornito dei chiarimenti in merito alle decorrenze delle nuove disposizioni dettate dal succitato decreto.
Sostegno, massimo di 20 alunni per classe in presenza di disabili
In data odierna, il Miur ha pubblicato un’ulteriore nota per rettificare quanto previsto in merito al numero massimo di alunni per classe, in caso di presenza di alunni disabili. Nella nota del 4 agosto, l’amministrazione aveva scritto quanto segue:
in presenza di alunni disabili le classi non debbano, di norma, superare il numero di 22 alunni.
Con la nota, pubblicata in data odierna, il Miur rettifica quanto precedentemente comunicato:
Si richiama la nota prot.n. 1553 del 4 agosto u.s., avente pari oggetto, e si precisa che, per mero errore materiale, nell’ultimo capoverso è stata riportata l’errata indicazione, di norma, di 22 alunni per classe, in caso di presenza di alunni disabili, anziché, di norma, di 20 alunni per classe, così come previsto dall’articolo 5, comma 2 del D.P.R.n.81/2009.
In presenza di alunni disabili, pertanto, le classi non devono superare il numero massimo di 20 alunni.
La costituzione di classi iniziali con non più di 20 alunni, in presenza di disabili, deve rispettare le seguenti condizioni:
- la consistenza numerica (20 alunni) va motivata in relazione alle esigenze formative degli allievi con disabilità;
- il progetto di integrazione deve definire espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno o da altro personale operante nella scuola.