Scuola, sospensione attività didattiche: le giornate vanno recuperate? Nei casi in cui la risposta è affermativa, come va fatto?
Qualora l’attività didattica fosse sospesa da ordinanze del sindaco per ripristinare le condizioni di sicurezza o igieniche della scuola, le giornate di scuola perdute dovranno essere recuperate per il conteggio dei giorni complessivi dell’anno scolastico?
L’obbligo formale di recupero, qualora si tratti di una causa di forza maggiore, non sussiste, così come non sussisterebbe in caso di chiusura della scuola per calamità naturali o elezioni, entrambi eventi che non sono controllabili dalla istituzione scolastica.
La soglia minima dei giorni di lezione in un anno scolastico, fissata dall’articolo 74 del Dlgs numero 297 del 1994, è di 200 giorni di lezione, non collega la validità dell’anno scolastico al rispetto di tale soglia, è soltanto un principio dettato dal Ministero.
Anche il sindaco è giudicato una autorità legittima che possa dettare della limitazione nei giorni di attività scolastica soprattutto quando tali limitazioni sono legate all’emanazione di una ordinanza che tuteli la salute e la sicurezza di docenti e alunni.
L’ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati membri della Comunità europea, per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua dimensione europea in conformità a quanto previsto dall’articolo 126 del trattato della Comunità europea, quale sostituito dell’articolo G. n. 36 del trattato sull’Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992 n. 470 è riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.