Una recente sentenza del tribunale di Ivrea definisce “paradossale” il sistema con l’algoritmo del MIM che attribuisce le supplenze da GPS (Graduatorie Provinciali di Supplenza).
Si tratta di una questione che sta infiammando già da diverse settimane il dibattito: alla base della protesta dei docenti il sistema su cui è basato l’algoritmo, per cui in base all’OM n. 112/2022 art. 12 “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”
Pertanto gli aspiranti per i quali non si è trovata coincidenza tra le preferenze espresse e le disponibilità presenti al turno di nomina sono inevitabilmente considerati rinunciatari e perdono il diritto alla nomina da GPS.
Una situazione che spesso è finita anche nelle aule dei tribunali: e adesso una recente sentenza pone un nuovo capitolo a questa vicenda.
La sentenza sull’algoritmo che attribuisce le supplenze da GPS
Il Tribunale di Ivrea ha accolto il ricorso di un’iscritta Uil Scuola Rua dichiarando “paradossale” il sistema introdotto dal MIM nel conferimento degli incarichi da GPS. Nella sentenza, inoltre, viene sottolineato come la procedura non sia conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico.
Un altro aspetto è quello legato alla casualità. Come ricorda il Tribunale di Ivrea, l’unico modo per essere sicuri di ottenere un posto è selezionare tutte le sedi disponibili nella provincia, anche se questo equivale a non esprimere alcuna preferenza personale.
Il sistema di assegnazione degli incarichi penalizza inoltre i candidati che hanno punteggi più alti. Questi candidati, fidandosi della loro alta posizione in graduatoria, potrebbero scegliere un numero limitato di sedi desiderate.
Tuttavia, se queste sedi non sono disponibili quando è il loro turno di essere nominati, vengono esclusi dalla procedura.
Accertata l’illegittimità del comportamento Ministeriale, conclude il Tribunale di Ivrea, la ricorrente ha il diritto di vedere risarcito il danno da lei patito con l’attribuzione del punteggio che avrebbe maturato qualora fosse stata correttamente chiamata con il bollettino del 19 settembre oltre alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito qualora avesse ottenuto la supplenza annuale, detratte le somme guadagnate in esecuzione di diversi e ulteriori contratti di supplenza ottenuti a fronte della chiamata diretta da parte degli istituti.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it