matematica libro scuolaPubblichiamo il testo della Circolare n. 3 del 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto la “Disciplina applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato del personale delle scuole comunali, con particolare riferimento ai limiti di durata”.

 

Sono state segnalate da diversi comuni, oltre che dall’Associazione nazionale dei comuni italiani, incertezze sulla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico ed educativo delle scuole comunali, con particolare riferimento ai limiti di durata dei suddetti rapporti, e l’esigenza di chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 29, comma 2, dcl decreto legislativo n. 81del2015 e dell’articolo 1, commi 131 e 132, della legge n. 107 del 2015.

 

La presente circolare è emanata sulla base di approfondimenti svolti con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che ne hanno condiviso il contenuto.

 

Nella previgente disciplina, di cui all’articolo 10, comma 4-bis, dcl decreto legislativo n.  368 del 200L risultavano esclusi dal campo di applicazione del medesimo decreto “i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA”. La ratio della suddetta esclusione, evidenziata nel corpo dello stesso articolo 10, comma 4-bis, risiedeva nella “necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo”, strettamente connesso ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione ed educazione (articoli 33 e 34 della Costituzione) e caratterizzato da peculiari esigenze di flessibilità, dovuta a fenomeni come le oscillazioni demografiche, la migrazione scolastica e le variazioni nelle scelte dei diversi indirizzi. Delle stesse esigenze si erano fatte carico successive modifiche allo stesso articolo 1 O, comma 4-bis.

 

II decreto legislativo n. 81 del 2015, recante il testo organico delle tipologie contrattuali diverse dal lavoro a tempo indeterminato, ha modificato e abrogato la previgente disciplina in materia di contratti a tempo determinato contenuta nel decreto legislativo n. 368 del 2001, prevedendo che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.

 

L’art. 29, comma 2, lett. e), del decreto legislativo, peraltro, conferma l’ipotesi di esclusione relativa ai “contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze”. Nonostante alcune diversità nella formulazione della disposizione, il fine della norma continua a essere quello di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, in presenza delle menzionate esigenze connesse al corretto funzionamento dello stesso servizio.

 

Dato che queste esigenze riguardano sia le scuole statali, sia quelle comunali, la disposizione non distingue tra le une e le altre. A norma dello stesso articolo 29, resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che definisce i limiti entro i quali le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile secondo i rispettivi ordinamenti e sulla base dei pertinenti contratti di categoria.

 

Per tutte le restanti informazioni potete consultare la circolare della Funzione Pubblica allegata all’articolo.