“La scuola a prova di privacy”, ecco la nuova guida del Garante per la protezione dei dati personali con l’obiettivo di aiutare studenti, famiglie, professori e la stessa amministrazione scolastica a muoversi agevolmente nel mondo della protezione dei dati.
Anche in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” (in genere l’istituto scolastico di riferimento) anche tramite suoi incaricati o responsabili del trattamento dei dati. Se non si ottiene risposta, o se il riscontro non risulta adeguato, è possibile rivolgersi al Garante o alla magistratura ordinaria.
Diverso è il caso dell’accesso agli atti amministrativi che, infatti, non è regolato dal Codice della privacy, né vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali. Come indicato nella legge n. 241 del 1990 (e successive modifiche), spetta alla singola amministrazione (ad esempio alla scuola) valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un “interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscibilità degli atti. Inoltre il diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione (cosiddetto accesso civico), è consentito nelle forme e nei limiti di cui al d.lgs. n.33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n.97 del 2016.
In caso di violazione della privacy – come ad esempio la diffusione sul sito internet della scuola dei dati personali in assenza di una idonea base normativa, oppure il trattamento dei dati senza aver ricevuto una adeguata informativa o senza aver espresso uno specifico e libero consenso, qualora previsto – la persona interessata (studente, professore, etc.) può presentare al Garante un’apposita “segnalazione” gratuita o un “reclamo” (più circostanziato rispetto alla semplice segnalazione e con pagamento di diritti di segreteria). Il “ricorso”, invece, è riservato al caso in cui il titolare del trattamento non abbia dato adeguato riscontro alla richiesta dell’interessato di esercitare i propri diritti (accesso ai dati personali, aggiornamento, rettifica, opposizione, …. ) assicurati dal Codice della privacy. In alternativa al ricorso presentato al Garante, la persona interessata può rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria.
In allegato la Guida completa.