atti processoUna rivoluzione si è verificata nel delicato settore della Privacy ed istanza di accesso agli atti, con il Freedom Of Information Act, ovvero FOIA di cui al DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 atto che prevede una profonda revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

 

La norma in questione è l’articolo 6 del citato DLGS che riscrive l’articolo 5 e seguenti del decreto legislativo n. 33 del 2013 L’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e’ sostituito dal seguente: «Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti). – 1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis

 

L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e’ sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

 

Insomma dalla lettura di questa norma pare essere superata la legge 241 del 1990? Non è detto, certo, il fatto che chi richiede gli atti ai sensi della 241 e se li vede respinti, in base a quello che emerge da una prima lettura di questa nuova norma, potrebbe, invece, il diretto interessato conseguirli ricorrendo proprio al FOIA, e dunque converrebbe richiedere gli atti non più ricorrendo ai sensi della vecchia e cara legge 2141/1990.

 

Salvo per determinati limiti che sono i seguenti: il diniego e’ necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilita’ finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

 

L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, e’ altresì rifiutato se il diniego e’ necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, e’ escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso e’ subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

 

Dei dubbi, consistenti, sussistono, e probabilmente verrà il tutto chiarito dalle linee guida che verranno prodotte a breve da parte dell’ANAC e Autorità per la protezione dei dati personali.

 

Così come a breve uscirà il nuovo vademecum del Garante della Privacy in materia di scuola, che conterrà diverse risposte in merito a più quesiti formulati da docenti, personale ATA, e genitori.