Corte d’Appello L’Aquila, sentenza n. 142 dell’11.02.2016. D.L. n. 95/2012 (“spending review”) – art. 19 CCNL comparto scuola- disciplina transitoria di cui alla l. n. 228/2012- applicabilità- sussistenza.
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Dopo la pronunce dei Tribunali di Torino e di Firenze, anche la Corte d’Appello dell’Aquila ha ritenuto illegittimo il diniego del pagamento delle ferie deciso dal Miur nei confronti dei precari in servizio nell’anno scolastico 2012/13.
Com’è noto, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (c..d.”spending review”) convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, all’art.5, comma 8 ha escluso la monetizzazione delle ferie per i dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato, stabilendo che le medesime devono essere fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti (e comunque dunque entro il termine di scadenza del contratto).
Per quanto riguarda il comparto scuola, la legge n. 228/2012 (art. 1, comma 56), ha chiarito – all’art. 1, comma 56- che le clausole contrattuali contrastanti con le disposizioni introdotte in materia di cui sopra, saranno disapplicate dal 1° settembre 2013.
Il CCNL del comparto scuola all’art.19, stabilisce: ”La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni non e’ obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Inoltre, l’art. 13, comma 15, del CCNL di comparto prevede espressamente che: “All’atto della cessazione del rapporto, qualora le ferie spettanti a tale data, non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”.
Come appare evidente, il legislatore, attesa la peculiarità del settore (l’anno scolastico inizia il 1° settembre), con lex specialis ha differito l’entrata in vigore delle disposizioni della spending review in materia di monetizzazione delle ferie del personale docente dal 1° gennaio 2013 al 1° settembre 2013, lasciando in vigore fino a tale data le disposizioni contrattuali più favorevoli.
Nonostante la chiarezza del dato normativo (e benché la legge n. 228/2012, c.d.“legge di stabilità”, ne avesse previsto la copertura economica), il MIUR -a seguito di una circolare del MEF- ha invece deciso di negare il pagamento delle ferie a dipendenti che non ne avevano usufruito.
E’ appena il caso di ricordare che l’art. 36 della Costituzione definisce irrinunciabile il diritto alle ferie e che il divieto di monetizzazione delle ferie introdotto dalla “spending review” non può significare tout court divieto di fruire delle ferie, per gli evidenti profili di illegittimità costituzionale cui si andrebbe incontro.
Da ciò le ragioni dei numerosi ricorsi avviati dai precari su tutto il territorio nazionale con le conseguenti decisioni dell’autorità giudiziaria che, nell’accogliere le ragioni dei ricorrenti, ha ordinato al Miur di restituire quanto illegittimamente trattenuto, provvedendo al pagamento delle ferie con i relativi interessi.