martello giustizia condanna violenzaQuesto è periodo di graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto ed è anche periodo di notifiche del punteggio di mobilità.


 

A tal proposito è utile conoscere come agire in autotutela nel caso si dovessero riscontrare delle anomalie o anche dei semplici dubbi rispetto ai punteggi di mobilità e anche per i punteggi e le posizioni delle graduatorie interne d’istituto per individuare i probabili docenti in soprannumero.

 

Per quanto riguarda la valutazione del punteggio della domanda di mobilità, se all’atto della notifica si dovessero riscontrare delle anomalie, il docente può, entro 10 giorni dalla notifica, produrre reclamo per avere modificato il punteggio. Infatti ai sensi del comma 2 art.10 dell’O.M. 221/2017 sulla mobilità 2017/2018 è specificato che l’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima dell’inserimento a SIDI delle domande del rispettivo ordine di scuola, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche ove ritenga di accogliere i medesimi dandone notifica solo in tal caso all’interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo. Quindi nel caso l’Ufficio territorialmente competente non dovesse accogliere l’istanza di reclamo, il docente potrà fare valere le sue presunte ragioni davanti al giudice del lavoro, proponendo ricorso per via ordinaria o, se ce ne fossero le motivazioni, per via d’urgenza.

 

Anche per le graduatorie d’Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto, il docente può, nella fase della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, produrre istanza di reclamo avverso la valutazione del proprio punteggio, della propria posizione di graduatoria o dei punteggi e delle posizioni di tutti i docenti concorrenti.

 

Infatti ai sensi dell’art.17 del CCNI sulla mobilità 2017/2018 è possibile avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’OM. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. Inoltre è importante sottolineare che sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.

 

Infine bisogna sapere che l’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione. L’esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento.