alternanza scuola lavoro 2Il Ministero dell’Istruzione assediato dal Jobs Act e dalle proteste degli studenti, emana un documento contraddittorio e pletorico. Clamoroso dietrofront sul Registro nazionale delle imprese.

 

Nei giorni scorsi, in vista della entrata in vigore delle norme della Legge 107/15 sull’alternanza scuola lavoro, il MIUR ha emanato una “Guida operativa” ad uso delle istituzioni scolastiche, con la quale fornisce una “rilettura” delle norme vigenti sull’argomento, nonché indicazioni riguardo alla realizzazione dei relativi percorsi formativi. In questa nota ripercorriamo i punti più problematici.

I contenuti della Legge 107/15

Ricordiamo che la Legge 107/15 stanzia 100 milioni di euro all’anno per l’alternanza a decorrere dal 2016, ma non apporta sostanziali modifiche di carattere ordinamentale alla normativa di settore.

Sono, invece, previste alcune specificazioni:

 

  • quantificazione del numero di ore (almeno 400 ore per tecnici e professionali, almeno 200 ore per i licei) da effettuare in alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno

 

  • i percorsi in alternanza sono finalizzati anche ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti

 

  • l’alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche

 

  • il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero

 

  • tra i soggetti presso i quali è possibile effettuare l’alternanza, vengono inseriti gli ordini professionali e i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale

 

  • l’alternanza si può fare anche attraverso l’impresa formativa simulata

 

  • definizione della “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza” (sentite le organizzazioni studentesche) con possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio

 

  • attivazione di corsi di formazione per gli studenti inseriti in percorsi di alternanza, in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

 

Il dirigente scolastico individua le imprese  con le quali stipulare le convenzioni per l’alternanza scuola lavoro dal registro nazionale e redige al termine di ciascun anno una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni.

 

Istituito a decorrere dall’a.s. 2015/16 presso le Camere di commercio il Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro, articolato in

 

 

  • un’area aperta, consultabile gratuitamente, che contiene l’elenco delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro, con i relativi dati riguardanti il numero di studenti ammissibili e i periodi in cui è possibile svolgere l’alternanza

 

  • una (ulteriore) sezione speciale del Registro delle imprese, alla quale le imprese disponibili all’alternanza scuola lavoro hanno l’obbligo di iscriversi, con lo scopo della condivisione di ulteriori informazioni relative alle imprese: anagrafica, attività svolta, soci e altri collaboratori, fatturato, patrimonio netto, ecc.

 

 

È infine prevista l’applicazione alle imprese disponibili all’alternanza scuola lavoro di alcune delle disposizioni previste dal D.L. 3/2015, relative alle Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative.

Valore giuridico della “Guida”

Il documento è formato da 60 pagine di indicazioni e 9 allegati.

 

 

In premessa occorre sottolineare come non sia affatto chiaro il valore giuridico del testo, tenuto conto che in diversi punti esso ha carattere innovativo e che in altre appare difforme rispetto alla normativa di riferimento. Inoltre, un documento di siffatte dimensioni, non è sostanzialmente utilizzabile né da famiglie e studenti, ma neanche dai soggetti interessati a sottoscrivere convenzioni con le scuole.

Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro

 

 

La notizia più clamorosa è la seguente: non vi sarebbe alcun obbligo per le scuole, a partire dal 2016, di sottoscrivere convenzioni esclusivamente con i soggetti iscritti nel registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro istituto presso le Camere di commercio. Infatti la “Guida” recita testualmente: “Le convenzioni possono essere stipulate, tuttavia, anche con imprese, musei e luoghi di cultura e di arte, istituzioni, che non sono presenti nel Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro. La mancata iscrizione del soggetto ospitante nel suddetto Registro non preclude, quindi, la possibilità, da parte del suddetto soggetto, di accogliere studenti per esperienze di alternanza.” Insomma avevamo capito male!

Apprendistato

 

 

Altra constatazione sorprendente. I contenuti della “Guida” non sono aggiornati rispetto ai provvedimenti che si stanno emanando in questi giorni.

 

Nel paragrafo relativo allo schema di decreto sull’apprendistato per l’acquisizione del diploma di scuola secondaria di II grado, nel quale, peraltro, sono chiaramente delineate e definite ledifferenze tra alternanza e apprendistato, si citano i requisiti formativi (di fondamentale importanza, sottolineamo noi) che devono possedere i datori di lavoro che intendono assumere giovani con contratto di apprendistato. Tra questi vengono citati precedenti esperienze nella formazione di apprendisti, di tirocinanti o di studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola lavoro. Ebbene tutta la parte dei requisiti formativi è stata cassata nella Conferenza Stato Regioni del 1° ottobre scorso. La decisione è chiara: per l’assunzione di giovani in apprendistato la capacità formativa dell’impresa non è un requisito né utile né indispensabile. A parte la totale irrazionalità di questa scelta, si acuisce l’impressione di un Ministero dell’Istruzione non all’altezza della situazione e totalmente succube del Ministero del Lavoro.

Il MIUR sotto assedio

 

 

E che MIUR sia sotto assedio è dimostrato dal fatto che, a fronte della meticolosa descrizione della differenza tra apprendistato e alternanza, la “Guida” utilizza tutto l’armamentario lessicaleper dimostrare che l’alternanza ha come finalità quello di dare risposte alle “richieste del mercato del lavoro

 

  • far acquisire, agli studenti, le competenze applicative richieste dalle imprese della filiera di riferimento

 

  • stipulare accordi con i soggetti esterni che devono tenere conto di due cose in particolare: le vocazioni degli studenti e le richieste del mercato del lavoro

 

  • costruire un processo (..) accompagnato dall’evoluzione delle finalità dell’alternanza da obiettivi puramente orientativi ad obiettivi finalizzati all’acquisizione di competenze lavorative (..) attraverso l’esperienza

 

  • individuare tra gli indicatori di qualità dei percorsi la coincidenza tra i desiderata delle strutture ospitanti e i risultati raggiunti in termini di competenze specifiche e comuni.

 

 

Tutto ciò puzza mille miglia di scelta ideologica e conferma una idea di scuola che perde i connotati di luogo democratico, sociale e culturale per essere piegata ai bisogni delle imprese. Questo è in evidente contraddizione con il fatto che l’alternanza è una metodologia didatticaper acquisire le competenze del profilo educativo, culturale e professionale definito per ciascun percorso di studi e che essa, nell’arco di un triennio, diventerà obbligatoria per tutti gli studenti, circa un milione e mezzo, del secondo biennio e ultimo anno della scuola secondaria di II grado.

 

 

In questo quadro il rischio, più volte denunciato dalla FLC CGIL e dalle associazioni studentesche, che l’alternanza serva a mascherare prestazioni lavorative gratuite, è più che fondato, tenuto conto che la Legge 107/15 consente di effettuare il percorso in alternanza durante i periodi di sospensione della attività didattiche.

Coprogettazione

 

 

I continui richiami alla co-progettazione “paritaria” tra scuola e soggetti ospitanti (nella “Guida” si parla di persino di competenze didattiche del tutor formativo esterno, senza peraltro fornire alcuno strumento di accertamento) appaiono forieri di forti conflittualità nelle istituzioni scolastiche, tenuto conto che qualsiasi attività dovrà contribuire a realizzare il profilo educativo, culturale e professionale degli studenti (di tutti gli studenti!) definito dai regolamenti di riordino della scuola superiore.

Risorse

 

 

Sul nodo risorse finanziarie la “Guida” non fornisce alcun chiarimento rispetto a quanto previsto dalla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2015, così come denunciato dalla FLC CGIL in una precedente notizia.

Buone pratiche

 

 

Riguardo alle buone pratiche di alternanza il richiamo solo alla “Bottega scuola”, alla “Scuola Impresa” e a poche altri casi, appare francamente irrispettoso delle innumerevoli esperienze e professionalità presenti da anni nelle istituzioni scolastiche autonome.

Istruzione degli adulti

 

 

Nei percorsi di istruzione per gli adulti l’alternanza scuola lavoro, in quanto metodologia didattica, rappresenta un’opportunità e non un obbligo per gli studenti iscritti, rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche.

 

Ricordiamo che su tutta la partita Alternanza Scuola Lavoro le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola hanno chiesto la convocazione urgente di un incontro.