privacy 3Con una riedizione del suo opuscolo sulla privacy a scuola, il Garante interviene sulla tematica fornendo indicazioni e suggerimenti al mondo della scuola.

 

Con la guida “La scuola a prova di privacy” pubblicata sul sito del Garante della Privacy, il Garante per la protezione dei dati personali fornisce a famiglie, studenti e operatori della scuola un sintetico riepilogo dei principali provvedimenti emanati a tutela della riservatezza dei dati personali, con l’obiettivo di offrire “un’agile mappa per non smarrire il rispetto della riservatezza nella vita scolastica di ogni giorni”.

 

Nulla di nuovo insomma ma solo puntualizzazioni, precisazioni e casi esemplari di violazioni affrontate dal Garante, per “insegnare la privacy” e rispettarla a scuola.

 

Si tratta infatti di una riedizione, con nuova veste grafica, della precedente guida “La privacy tra i banchi di scuola” pubblicata il 6 settembre 2012 nella quale venivano fornite indicazioni generali su voti, scrutini ed esami, registro elettronico, temi in classe, uso di cellulari e tablet, riprese filmate e foto durante le recite scolastiche, dati relativi al pagamento di rette scolastiche per la mensa, dati personali raccolti a scuola per questionari e rilevazioni.

 

“La scuola a prova di privacy” riprende tutti questi contenuti, dedicando una particolare attenzione alla “scuola 2.0″, al fenomeno dilagante del cyberbullismo, connesso ad un uso scorretto delle nuove tecnologie, e al cosiddetto “curriculum dello studente” associato a un’identità digitale che, previsto dalla legge 107, sarà realizzato con un apposito decreto ministeriale sul quale dovrà esprimersi anche il Garante.

 

I contenuti, pur apprezzabili, dell’opuscolo non sono però esaustivi delle problematiche relative alla complessa gestione nelle scuole della tutela dei dati personali che va sempre contemperata con il diritto alla pubblicità e alla trasparenza degli atti della pubblica amministrazione previsto dalle norme vigenti.

 

Le segnalazioni che ci arrivano dalle scuole in questi ultimi mesi evidenziano infatti un sensibile aumento delle sanzioni che il Garante sta contestando ai dirigenti scolastici – titolari del trattamento dei dati personali nelle scuole – a fronte di violazioni della privacy effettuate soprattutto attraverso la diffusione di dati personali eccedenti o di dati sensibili sui siti web delle scuole.

 

Constatiamo inoltre che nell’opuscolo non viene fatto nessun riferimento alla problematica del bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e la trasparenza prevista dal CCNL sull’attribuzione del salario accessorio, che pure ha registrato in questi ultimi anni posizioni molto controverse anche nelle sentenze della magistratura e che si ripropone in queste settimane con l’attribuzione del cosiddetto bonus premiale ai docenti.

 

Un’ultima segnalazione va infine fatta alla problematica della videosorveglianza negli edifici scolastici di cui l’opuscolo del Garante si occupa richiamando le prescrizioni del provvedimento generale del Garante sulla videosorveglianza.

 

Ricordiamo infatti che nel provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010 si prevede che “può risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti” e che “ è vietato attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all’interno della scuola.”

 

Tale richiamo è tanto più significativo se si collega alla proposta di legge approvata alla Camera sulla videosorveglianza obbligatoria negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia e nella strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in condizioni di disagio sulla quale peraltro il Garante è già intervenuto con un’audizione alla camera il 27 luglio 2016, richiamando la straordinaria complessità della tematica ed evidenziando come la necessità di protezione nei confronti di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità debba essere bilanciata con la libertà dei lavoratori, considerata un elemento di qualità del lavoro, soprattutto nei contesti educativi in cui sono determinanti la spontaneità e l’immediatezza della relazione educativa.