Quella del badge da timbrare è una lunga storia che ha visto dirigenti e sindacati contrapporsi costantemente e i primo soccombere sotto le sentenze.
Ma si apre uno spiraglio, succede in Trentino dove un dirigente impone la timbratura del cartellino per motivi di sicurezza.
Infatti, il badge servirà per monitorare quante persone sono all’interno dell’istituto ed intervenire nel caso siano superiori rispetto a quanto prescrive la legge.
Vedremo se il motivo della sicurezza basterà a giustificare la timbratura dei cartellini ai docenti (nel caso specifico della scuola trentina timbreranno anche ATA e studenti).
Se così sarà si prenderà atto del fatto che i problemi di sicurezza non sono sufficienti a far scattare delle classi in più e dell’organico in più, ma servirà per far timbrare il cartellino.
Torna come fatto di cronaca la timbratura del cartellino (il badge) per i docenti a seguito della decisione della loro installazione da parte del dirigente del liceo Einstein.
Si tratta di un metodo per il controllo delle presenze dei docenti che negli anni è stato fortemente contestato ed è stato anche oggetto di sentenze.
Ad esempio,a sezione lavoro del tribunale di Torino, con sentenza 20 giugno 2006, ha ritenuto illegittima l’imposizione della timbratura del cartellino e di conseguenza ha escluso qualsiasi sanzione disciplinare verso i docenti che non osservavano l’imposizione da parte del Dirigente.
Anche la Corte suprema di Cassazione, sezione lavoro, con Sentenza n. 11025 del 2006, ha sostenuto abusivo l’uso da parte della scuola non essendo previsto nel contratto. Diverso discorso, invece, per gli ATA.
A ciò aggiungiamo che il Ministro della funzione pubblica, con circolare n. 4797/1992, ha espressamente escluso il comparto scuola dai controlli di tipo automatizzato.
Secondo la Corte di Cassazione Sez. V del 20.11.1996 per i docenti l’unico sistema di rilevazione e di controllo della presenza in servizio “è attestato unicamente dalla firma sul registro di classe”, costituendo peraltro “dotazione obbligatoria di ciascuna classe facente fede erga omnes quale attestazione di verità dell’attività svolta in classe dall’insegnante (Corte di Cassazione, Sez. V del 13.11.1996)”.
Sembrerebbe, dunque, che il budge non sia da considerasi come strumento lecito per rilevare i docenti presenti.
Ma, il dirigenti del liceo di Cevignano non ha quale scopo l’individuare di docenti presenti o assenti, ma di tenere sotto controllo la sicurezza dell’istituto.
Infati, dice Aldi Durì al Messaggero Veneto, che l’istituto ha superato i 500 iscritti, andando oltre “i parametri di massima capienza degli edifici”, rispettati solo grazie alle assenze fisiologiche.
“Alla luce di questo – spiega ancora Durì – le presenze devono essere monitorate in via permanente e in tempo reale mediante il registro elettronico, il registro dei visitatori e la timbratura dei cartellini marcatempo in entrata e in uscita, obbligatoria per studenti, personale Ata e anche per i docenti, pena l’avvio di procedimento disciplinare e denuncia per violazione delle norme di sicurezza”.
Infatti, in caso di presenza superiore a 500 unità nell’istituto, sarà disposta l’uscita anticipata degli studenti più grandi. Il dirigente spiega che la misura serve a salvaguardare se stesso dalle violazioni delle norme sulla sicurezza, dal momento che sono i dirigenti ad essere responsabili, e ammonisce i docenti e personale ATA sull’obbligatorietà della timbratura dei catellini marcatempo, “pena l’avvio di procedimento disciplinare e denuncia per violazione delle norme di sicurezza”.
Sarà sufficiente per giustificare l’utilizzo del badge, aggirando le sentenze sulla loro illegittimità?