Esiste un regolamento che disciplina le registrazioni audio effettuate all’insaputa dei docenti da parte di studenti? E queste registrazioni possono essere utilizzate per provare una condotta sbagliata del docente stesso?
Scuola e Privacy: alunni possono registrare i docenti?
Cosa accade quando un alunno registra la voce del proprio insegnante tramite cellulare per provare con i genitori (che poi ovviamente si rivolgeranno al dirigente) i comportamenti sbagliati in classe? C’è violazione del diritto di privacy in questo caso? E la registrazione può essere utilizzata come prova
Scuola e Privacy: alunni possono registrare i docenti? Se un alunno registra i prof
Le immagini e la voce di una persona rappresentano dati personali ma la raccolta e la conservazione di registrazioni o immagini con telefoni cellulari o smartphone è sicuramente un trattamento dei dati personali, ma se questa raccolta non è destinata ad una divulgazione a terzi, ed è quindi fatta soltanto per uso personale, non rappresenta una violazione della privacy. Gli obblighi di fornire una informativa sulla privacy quindi, non scattano quando la raccolta è effettuata per fini personali.
La diffusione di immagini e suoni raccolti con le nuove tecnologie non possono avvenire sulla base della volontà di chi li ha raccolti ma può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata informata. Rientrano nella diffusione l’invio di tali dati per MMS o la pubblicazione su social network o siti internet.Soprattutto nelle comunità scolastiche è importante far rispettare queste regole per imprimere negli alunni il rispetto e la conoscenza delle norme che tutelano i diritti dei singoli. Se non si osserva l’obbligo di preventiva informazione alla persona interessata sono previste sanzioni che vanno dai 3000 ai 18mila euro.
Se le raccolta, invece, è effettuata per fini personali non sussistono gli obblighi predetti.
Nel caso di un alunno che registri una lezione i un suo prof e poi “diffonda” la registrazione comunicandola solo alla scuola quale prova di qualche cosa che sostiene, non si tratta di una diffusione sistematica ma di un utilizzo personale dei dati raccolti anche se le registrazioni sono avvenute nell’inconsapevolezza del soggetto. In questo caso, quindi, non è necessaria l’informativa prima della cosiddetta diffusione.
Le registrazioni da parte di studenti vanno valutate soltanto in termini disciplinari poiché se nel regolamento scolastico è espressamente vietato l’uso di strumenti di strumenti di registrazione vocale e video il divieto potrebbe comportare anche l’utilizzo di cellulari e con esso le zioni di telefonare, registrare e filmare durante l’attività didattica. In questo caso la violazione dello studente va punita con una sanzione commisurata alla violazione.