Scuola, modalità per la convocazione di supplenti docenti e ATA nella Scuola Statale: disponibile la scheda della FLC CGIL.
La FLC CGIL ha fornito un riepilogo di tutte le modalità per le convocazioni e le sanzioni previste sia per il personale docente che per il personale ATA della scuola statale.
Scuola, convocazione supplenti docenti e ATA: la scheda della FLC CGIL
Qui di seguito un riassunto in sintesi di tutte le modalità.
Alla fine dell’articolo, invece, trovate la scheda completa in PDF.
Supplenze da graduatorie di istituto (Docenti e ATA)
Per le convocazioni, sia dei docenti che degli ATA, la normativa prevede che all’aspirante/agli aspiranti individuati attraverso il sistema informativo sia inviato un messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, all’indirizzo indicato nella domanda (posta certificata o posta elettronica tradizionale) contenente tutti i dettagli della supplenza.
La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
• i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno
• il termine (giorno e ora) entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro
• le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti
• nel caso di convocazione multipla, diretta a più aspiranti, la comunicazione deve inoltre contenere:
– l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati
– la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
Nei casi in cui per qualunque motivo l’utilizzazione della piattaforma possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le precedenti procedure (fonogramma/telegramma).
Per l’anno scolastico 2021‐22 le funzionalità di convocazione dalle graduatorie d’istituto sono state rinnovate.
Le nuove funzioni sono state realizzate a normativa invariata, è stata però aggiunta la gestione dell’accettazione della convocazione da parte degli aspiranti interessati attraverso una funzione online che consentirà̀ alla scuola di consultare tutte insieme le risposte alla convocazione fatta.
Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze – Docenti (OM 60/20 art.14)
• Le sanzioni si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD) [vedi nota 25089 del 6 agosto 2021]
• Le sanzioni sono applicate per il solo anno scolastico in corso
• Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra con termine 30 giugno o 31 agosto [vedi nota 25089 del 6 agosto 2021].
Rinuncia ad una nomina:
- dalle GAE o dalle GPS: la rinuncia o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
- dalle graduatorie d’istituto: la rinuncia a una proposta o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati (o che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza), la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento n quella scuola; la mancata risposta nei termini previsti equivale a rinuncia esplicita;
Mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina:
• dalle GAE/GPS: la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
- dalle graduatorie d’istituto: la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
Abbandono di una supplenza:
• dalle GAE/GPS: l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito;
• dalle graduatorie d’istituto (e da MAD): l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.
Le novità sulle supplenze ATA per l’a.s. 2021/2022
Per l’a.s. 2021/2022 le principali novità riguardano le sopraggiunte esigenze legate all’emergenza sanitaria:
- il conferimento di temporanee fino al 30 dicembre su organico aggiuntivo Covid è stato confermato anche per quest’anno dal Decreto Sostegni Bis, ma è al momento previsto solo fino al 30 dicembre. A questo proposito abbiamo già presentato un emendamento al DL 111/2021 per stanziare risorse aggiuntive e protrarle fino al 30 giugno;
- l’obbligo di possedere la certificazione verde Covid, Green Pass, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, come da DL n. 111/2021, prevede la possibilità di sostituire il personale assente ingiustificato e sospeso dal servizio, a partire dal quinto giorno di assenza, con durata variabile fino al rientro dell’assente ingiustificato;
- la possibilità di conferire supplenze temporanee di una o più unità di personale ATA a tempo determinato (o in organico di fatto o nell’ambito delle risorse finanziarie del Decreto Sostegni Bis, art. 58, comma 4 ter, DL n. 73/2021), in base all’effettiva necessità e su richiesta della singola scuola, per supportare i Dirigenti scolastici negli adempimenti derivanti dall’applicazione delle normative anti-Covid;
- i contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), sottoscritti sui posti residuati dalle procedure assunzionali degli ex LSU al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività in idonee condizioni igienico-sanitarie, devono contenere una clausola rescissoria, dovuta alla eventuale nomina a tempo indeterminato dei soprannumerari che parteciperanno alla fase di graduatoria nazionale.
Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze – ATA (DM 430/00 art. 7)
• Le sanzioni si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD) [vedi nota 26841/20].
• Le sanzioni non si applicano per ” giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato ” (Art. 7 comma 5).
• Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un’altra nomina, anche ad orario ridotto).
• Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
• Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti (24 mesi).
• L’accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude la possibilità di accettarne successivamente una per altro profilo sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche (nota 26841/20 sezione “CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA”).
• In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantita in ogni caso la possibilità del completamento, sul medesimo profilo. È consentito lasciare lo spezzone per il posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità di posti interi. (nota 26841/20 sezione “CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA”).
Rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:
• dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto (il riferimento originario relativo all’anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni)
• per le supplenze da graduatorie d’istituto: – non sono previste sanzioni.
Mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina:
• dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto (il riferimento originario relativo all’anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni)
• dalle graduatorie d’istituto: non sono previste sanzioni
Abbandono di una supplenza:
• dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si possono più ottenere supplenze, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
• dalle graduatorie d’istituto (e da MAD): non si possono più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto (e da MAD), per l’anno scolastico in corso.
La scheda della FLC CGIL
A questo link potete consultare la scheda completa in formato PDF.
Fonte: FLC CGIL