Una panoramica relativa a tutte le informazioni utili per il Personale Scuola sull’aspettativa art.18 del CCNL.
Hanno diritto all’aspettativa:
– Il personale con contratto a tempo indeterminato;
– I docenti di religione cattolica;
– Il personale assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. In questo caso l’aspettativa spetta, ovviamente, nei limiti della durata dell’incarico.
Motivi e durata.
L’aspettativa può essere chiesta:
- Per motivi personali o di famiglia;
- Per motivi di studio, di ricerca o dottorato di ricerca;
- Per motivi di lavoro, per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. In questo caso la durata dell’aspettativa è fissata ad un anno scolastico.
L’aspettativa per motivi di famiglia è regolata dagli artt. 69-70 del T.U. (DPR 3 del 10.01.1957) e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano, per cui:
- Viene concessa per un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata;
- Per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi;
- In ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio.
Personale Scuola, l’aspettativa art.18 comporta:
- L’esonero da tutti gli obblighi di servizio;
- L’interruzione della retribuzione e dell’anzianità di servizio;
- Il diritto alla conservazione del posto.
A questo link alcuni chiarimenti sull’aspettativa nel Pubblico Impiego.
TUTTAVIA PER GLI INCARICHI E LE BORSE DI STUDIO resta in vigore l’art. 453 del DPR 297-1994, che prevede:
- LA VALIDITA’ A TUTTI GLI EFFETTI, COME SERVIZIO NELLA SCUOLA, DEL PERIODO TRASCORSO COME INCARICATO O BORSISTA;
- IL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE O DELL’ENTE PRESSO CUI GLI INCARICHI VENGONO SVOLTI.