scrutini intermediScrutini intermedi e consigli di classe scuola di I e II grado: riepilogo delle disposizioni in materia per non commettere errori formali.


Consiglio di classe come “collegio perfetto”, sostituzione dei docenti assenti e altro.

 

Per docenti e Dirigenti scolastici

 

  • La valutazione degli apprendimenti spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza

 

 

ll DPR n. 122/2009 (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf) all’art. 2/1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado) afferma:

 

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.

 

All’art. 4/1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado):

 

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

 

  • Il Consiglio di classe come “collegio perfetto” e “sovrano” nell’attribuzione dei voti

 

 

Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere.

 

Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti.

 

L’art. 79 del R.D. 653/1925 (http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/rd653_25.html) tuttora in vigore (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot2532_10) stabilisce:

 

I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni”.

 

I voti sono espressi in decimi (voto intero).

 

Il docente è dunque tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.

 

Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni espresse all’interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono insindacabili.

 

In caso contrario, i relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento.

 

Il docente può stilare un giudizio brevemente motivato per ogni allievo corrispondente alla sua proposta di voto numerico, oppure crocettando le aggettivazioni riferite alla conoscenza, comprensione, applicazione, analisi e sintesi o ad altre aggettivazioni presenti nel registro personale.

 

Ogni istituzione scolastica, in base all’autonomia, può deliberare anche per questo aspetto modalità comuni per tutti i docenti.

 

Precisiamo comunque il principio secondo il quale in sede di scrutinio, intermedio e finale, la valutazione non è del singolo docente e che tutti i voti si ritengono “proposti” e “di consiglio”.

 

  • Nelle deliberazioni da adottare a maggioranza non è ammessa l’astensione e a parità di voti prevale il voto del Presidente

 

 

In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 37/3 DLgs 297/94).

 

Nota bene: il Presidente del Consiglio di classe (di solito il Dirigente) non vota due volte ma, in caso di parità, il suo voto prevale.

 

Ciò vuol dire che in caso di parità di voti prevale la proposta a cui ha dato il voto il Presidente, senza però apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.

 

Es.: Consiglio di classe composto da 10 membri (compreso ovviamente il Presidente perché a tutti gli effetti membro del Consiglio).

 

Durante lo scrutinio intermedio il Consiglio deve procedere alla votazione per deliberare che sia alzato un voto ad un allievo, per es. da 5 a 6 in Matematica (o la promozione o meno se ci troviamo allo scrutinio finale).

 

Il risultato della votazione è di parità: 5 voti per il sì e 5 voti per il no.

 

  • Il Presidente ha votato sì, allora la decisione finale è sì prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente (il voto passa a 6);
  • Il Presidente ha votato no, allora la decisione finale è no prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente (il voto rimane 5).

 

 

Ma il risultato dei voti espressi è sempre 10 (essendo dieci il numero dei votanti) e non 11.

 

  • Sostituzione del docente assente

 

 

Sempre per il principio del “collegio perfetto” già espresso, nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di “status”che ne giustifichi l’assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) dev’essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola.

 

Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

 

Se nell’Istituzione non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti.

 

Non si rinviene infatti nessuna disposizione che consenta la nomina di un docente che non sia della stessa materia (o che abbia titolo ad insegnarla) del docente che dev’essere sostituito.

 

  • Il dirigente può delegare un componente del Consiglio di classe a presiedere lo scrutinio

 

 

Il Dirigente Scolastico può delegare un docente del Consiglio di classe (di solito il coordinatore nominato tale ad inizio anno)a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5/5 del DLgs 297/94, attribuisce le funzioni di segretario del consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

 

L’art. 77 del R.D. n. 653/1925 (modificato dall’art. 2 del R.D. n. 1929/2049) prescrive:

 

Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l’assegnazione dei voti”.

 

L’art. 5/8 del DLgs 297/94 indica:

 

I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.”

 

La delega è quindi prevista in via ordinaria.

 

Anche la Giurisprudenza ha recentemente confermato il caso, dando anche indicazione con quali modalità dev’essere effettuata la nomina:

 

TAR Lazio – Sez. III – bis- Sentenza n. 31634/2010: “Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.

 

Nota bene: Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe).

 

Ricordiamo però che le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC.

 

In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.

 

In breve: un docente è nominato coordinatore e segretario tutto l’anno. Se il Dirigente Scolastico presiede le sedute, il docente coordinatore può verbalizzare.

 

Se il ds è assente e nomina il docente coordinatore a presiedere la seduta, in quella seduta, in qualità di presidente, il coordinatore non potrà essere contemporaneamente segretario e a sua volta dovrà nominare un segretario verbalizzante individuando un docente dello stesso consiglio di classe.

 

 

Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio solo in due casiIl Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio:

 

  • Se il vicario è un componente del Consiglio di classe;
  • Se il Dirigente Scolastico è assente dal servizio perché collocato in particolari posizioni di “status” (assenza per malattia, ferie, ecc.) che gli impediscono di svolgerne i compiti.

 

 

Nel secondo caso, infatti, il collaboratore vicario assume “ipso facto” le funzioni del Dirigente e quindi anche quella di Presidente del Consiglio di classe in sede di scrutinio.

 

Non è assolutamente ammessa la delega al vicario, pena nullità dello scrutinio, se questi non fa parte dello stesso consiglio di classe e nello stesso tempo il Dirigente è “presente” a scuola (non sono ammessi docenti “esterni” al Consiglio di classe a meno che non si tratti di una sostituzione di cui al punto 4)

 

Per i docenti le ore per la partecipazione ai lavori di scrutinio non rientrano nel computo delle ore relative all’attività funzionale all’insegnamento (fino a 40 ore per i CdC)

 

La partecipazione agli scrutini è per il docente un obbligo di servizio e quindi non rientra nel computo delle ore (fino a 40 annue) di cui all’art. 29/3 del CCNL/2007. È infatti un’attività dovuta.

Si ritiene che il docente che partecipa agli scrutini, non della propria classe, in sostituzione di colleghi assenti debba essere retribuito.

 

  • Il docente che partecipa agli scrutini, non della propria classe, in sostituzione di colleghi assenti dev’essere retribito

 

 

Si tratta, infatti, di una sostituzione a tutti gli effetti in quanto gli scrutini non sono relativi alla classe assegnata al docente.

 

Ai sensi dell’art. 29, comma 3, del CCNL/2007, le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni fino a 40 ore annue; b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione per un massimo di 40 ore annue; c) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

 

Questi ultimi impegni (scrutini ed esami), come già detto, non rientrano nelle 40+40 ore perché sono attività obbligatorie connesse con la funzione docente.

 

Gli impegni descritti però (e le attività obbligatorie) sono relativi alle classi assegnate al docente.

 

Se quindi un docente è nominato dal Dirigente in sostituzione di colleghi assenti per lo svolgimento degli scrutini, non della propria classe, a lui spetta il compenso per attività aggiuntive funzionali all’insegnamento – a carico del fondo di istituto – di cui all’art. 88 comma 2 lett. d) del CCNL/2007.

 

La misura del compenso è stabilita nella Tabella 5.

 

Chiarimenti sulla partecipazione agli scrutini di determinati insegnamenti (Approfondimento, Citt. e Cost., Sostegno, ITP, Conversatore, Religione Cattolica e materia alternativa alla RC)

 

  • Il docente di Approfondimento in materie letterarie

 

 

Fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe e anche della Commissione d’esame (se tale l’insegnamento è stato volto in una terza classe).

 

Dal punto di vista dell’insegnamento impartito non esprimerà però una valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi dovrà “confluire” nella votazione del docente di materie letterarie così come indicato nella nota n. 685/2010:

 

Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie”.

 

  • Il docente di Cittadinanza e Costituzione

 

 

Cittadinanza e Costituzione non è una materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non può che essere quello curricolare di classe di storia e geografia.

 

Ciò è chiaramente indicato dall’art. 1 della Legge 169/08, nel DPR 89/2009 e nell’ art.2 del D.M. n. 37/09.

 

Anche qualora la scuola abbia deciso di adottare questo insegnamento come autonomo, il docente a cui è stato affidato tale insegnamento non esprimerà una valutazione autonoma.

 

  • Il docente di sostegno

 

 

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti”.

 

L’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 precisa:

 

I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.

 

Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono:

 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni,avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.

 

Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:

 

  1. I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati;
  2. Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”.

 

 

Nota bene : Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

 

  • ITP

 

 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 124/1999 (“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”) e della C.M. n. 28/2000 (“Disposizioni urgenti applicative della Legge n. 124/1999 relativa ai docenti tecnico pratici”), i docenti ITP partecipano a pieno titolo al Consiglio di classe e votano autonomamente, anche se il Consiglio di classe assegna un voto unico alla disciplina da loro impartita insieme al docente di teoria.

 

  • Il docente Conversatore in lingua straniera

 

 

Partecipa a pieno titolo al Consiglio di classe e per loro valgono le stesse norme previste per i docenti ITP.

 

  • L’insegnante di Religione Cattolica
  1. Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell’istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti;
  2. Partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica;
  3. Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione.

 

  • Il docente di alternativa alla Religione Cattolica

 

 

Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.

 

Questa la nota del Ministero del 9 febbraio 2012. (http://www.dirittoscolastico.it/nota-ministerial-n-695-del-9-febbraio-2012/)che ha finalmente chiarito tale questione in base ad una sentenza del TAR del Lazio (sentenza n. 33433 del 15.11.2011) passata in giudicato che ha disposto il parziale annullamento del DPR 122/2009, nella parte in cui prevede che “i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profilo raggiunto da ciascun alunno”.

 

Per la scuola secondaria di II grado bisogna fare riferimento alle più recenti note ministeriali

 

del 18 ottobre 2012, che affida alla delibera del Collegio dei docenti la possibilità di attribuire il voto unico, per ciascuna disciplina, nei corsi dei nuovi ordinamenti liceali, tecnici e professionali

 

del 05 dicembre 2012 sulle

 

  • Discipline pittoriche
  • Esecuzione e interpretazione
  • Laboratorio di musica d’insieme
  • Tecniche della danza
  • Complementi di matematica