Scrutini Finali 2019: ecco un riepilogo dei criteri generali di valutazione e quando si procede ad ammettere o a non ammettere un alunno.
Scrutini Finali 2019, la valutazione scolastica ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico e il rendimento complessivo degli alunni.
Le operazioni di scrutinio intermedio e finale sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
Scrutini Finali 2019
Nell’ambito dello scrutinio finale, è decisa l’ammissione di ogni singolo alunno alla classe successiva o, eventualmente, la sospensione del giudizio o la non ammissione.
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.
La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
Riferimenti normativi:
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 8;
Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, articolo 193, comma 1, secondo periodo
Debiti formativi e sospensione del giudizio
Nell’ambito degli scrutini finali 2019, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione.
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza.
Contestualmente, vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi (lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero), le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.
I criteri per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche.
A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate e in seguito ad accertamento del recupero delle carenze formative, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale.
Tale giudizio – in caso di esito positivo – comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico.
Il recupero deve essere effettuato non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio“.
Riferimenti normativi:
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122
Ordinanza Ministeriale 5 Novembre 2007, n. 92
Non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato
La non ammissione alla classe successiva è prevista per gli studenti sanzionati ai sensi dell’articolo 4, comma 9bis, del DPR 249/98 che prevede
l’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.