scrutini finaliLa realizzazione dello scrutinio conclusivo dell’anno scolastico è un momento di fondamentale importanza per la scuola, ma anche delicato. Diversi, nel corso del tempo, sono stati i contenziosi in materia e non solo su questioni ed aspetti civilistici ma anche penali.

 

Per esempio i Giudici hanno ritenuto in passato sussistente la penale responsabilità di un insegnante di scuola il quale aveva prospettato ai propri alunni l’attribuzione di un voto negativo in occasione degli scrutini del trimestre, qualora essi non avessero acquistato un libro di poesie, indicato dal docente medesimo. Il reato contestato è stato quello di concussione pur dovendosi ricordare come la giurisprudenza maggioritaria ha sempre affermato che, le valutazioni sulla preparazione degli studenti sono espressione di valutazioni di natura tecnico/didattica non sindacabili nel merito se non in caso di manifeste contraddizioni o illogicità nel procedimento.

 

Il TAR Lombardia sezione III nel 2010 con sentenza n°4418 ha evidenziato che il Consiglio di Classe “costituisce, nell’ambito degli organi scolastici, un collegio perfetto caratteristica che non esclude, tuttavia, che debbano essere comunque salvaguardate esigenze organizzative fondamentali quali, in particolare, quelle inerenti la sostituzione dei docenti nell’ipotesi di legittimo impedimento o assenza al fine, superiore, di garantire il regolare ed improrogabile svolgimento delle operazioni di valutazione di fine anno scolastico”.

 

Venendo ora alla questione anticipo scrutini riporterò alcune tra le disposizioni più significative. Il MIUR, in diverse sue circolari, ha più volte ricordato che “in buona sostanza le decisioni delle scuole dovranno avere a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122″.

 

L’articolo 2, comma 6, del DPR 122/2009 – Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione – afferma testualmente che: ” L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell’anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e’ deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge”. L’articolo 4 del citato DPR, con riferimento alla valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado, al comma 5 afferma che : ” Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno e’ riferita a ciascun anno scolastico”.

 

L’articolo 74. del dlgs 16 aprile 1994, n. 297 rileva invece che ” Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.

 

Come ben si può evincere dal combinato disposto di queste norme, è fondamentale il riferimento alla conclusione dell’anno scolastico. Ora, un conto è la validità dell’anno scolastico, con il conseguimento dei canonici 200 giorni minimi, e ciò riguarda esclusivamente la validità formale con riferimento alla presenza dello studente alle dovute lezioni ed attività didattiche, un conto è la valutazione dello studente con riferimento al periodo riguardante l’anno scolastico, che ha un suo inizio, ed una sua fine, come calendarizzato e definito.

 

Il sincronismo, il fatto che gli scrutini debbano avvenire a conclusione dell’anno scolastico e non prima, è riconosciuto anche da una sentenza della Corte di Appello di Genova del 31 gennaio 2013, lì quando afferma che ” Le peculiarità del settore scolastico hanno indotto il legislatore a procedere, secondo la normativa specificamente delineata dall’art. 4 della legge n. 124 del 1994, alla individuazione, in relazione ad ogni anno scolastico, in primis, del cosiddetto organico di diritto o provvisionale, con la finalità principale di definire la pianta organica del personale di ruolo. Trattasi, in ogni caso, di organico stabilito su dati suscettibili di variazione per le più svariate ragioni (bocciatura dell’alunno, cambio di istituto o di indirizzo, trasferimenti di residenza, con conseguenti ripercussioni sul numero delle classi e del fabbisogno del personale) che per questo necessita di successiva revisione, il che ha luogo dopo la fine dell’ anno scolastico e la effettuazione degli scrutini, quando si procede alla determinazione dell’organico di fatto”.

 

Come si può notare prima vi è la conclusione dell’anno scolastico, e poi la effettuazione degli scrutini. Non si tratta tanto di, come è stato scritto da qualcuno, fare beneficenza o cose similari nei confronti degli studenti, i quali comunque hanno diritto fino all’ultimo giorno di essere valutati o di recuperare, ben tenendo conto che ciò rientra anche nei canoni della libertà d’insegnamento e sarà ciascun docente libero di decidere come comportarsi in tal senso ed una restrizione, dovuta all’anticipo degli scrutini,
colpirebbe anche tale diritto e principio, ma si tratta anche di un mero aspetto logico, legale e di legittimità e non solo di mera formalità.

 

Solo quando l’anno scolastico, e per tale non si intende il raggiungimento dei 200 giorni, ma il rispetto del calendario ecc, è giunto a conclusione, gli scrutini possono legittimamente avere corso. Se a questo, poi, si aggiungono anche le proclamazioni delle giornate di sciopero, che cadono nelle giornate degli scrutini, è più che evidente che un mero anticipo comporterebbe una pluralità di possibili violazioni, anche di natura antisindacale.

 

L’unica ipotesi che potrebbe teoricamente legittimare l’anticipo degli scrutini rispetto alla effettiva conclusione dell’anno scolastico è la causa di forza maggiore, che certamente non potrà essere uno sciopero, e che andrà valutata caso per caso.