Comportamenti difformi, denunciano FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e GILDA Unams, si configurano come attività antisindacale.
Poiché apprendiamo che in alcune scuole gli scrutini non svolti per sciopero vengono rinviati alle ore successive della stessa giornata, precisiamo che tale comportamento si configura come attività antisindacale.
Infatti, nell’accordo attuativo della legge 146/1990 che regolamenta i servizi essenziali in caso di sciopero, si dice esplicitamente che le operazione di scrutinio delle classi non di esame possono essere differiti non oltre cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
La norma, cioè, parte dalla evidente considerazione che le operazioni di scrutinio non effettuate si rinviano ai giorni (e non alle ore) successivi; anche perché ragionevolmente fondata sull’idea che la riconvocazione debba seguire una procedura che non prevede la disponibile e costante presenza in sede del docente in sciopero.
Ogni altra interpretazione risulta arbitraria e fuori norma e come tale impugnabile per violazione dei diritti sindacali.
Ricordiamo che ad essere escluse sono e classi terze delle scuole secondarie di primo grado e le classi quinte delle scuole secondarie superiori. Per queste lo scrutinio deve essere effettuato comunque.
Il blocco va compiuto nei primi due giorni del calendario degli scrutini fissato da ciascuna scuola. Il calendario, una volta esposto, non può subire variazioni (anticipazioni o posticipazioni di classi).
Una eventuale variazione, in presenza di uno sciopero già proclamato, si configurerebbe come azione antisindacale.
Per tutte le restanti informazioni consultate il volantino informativo in allegato a quest’articolo.