scatti-anzianita-docenti-precari-tribunale-ricorsiI Tribunali del Lavoro di Napoli Nord e Parma danno piena ragione all’Anief e confermano che anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto entro il 2010/2011, va applicata la “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 2011 col diritto al mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”.


Devono essere riconosciuti gli scatti di anzianità non percepiti durante il precariato. Marcello Pacifico (Anief): “Saneremo direttamente in contrattazione anche questa stortura”. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief.

Le due sentenze, che confermano l’orientamento giurisprudenziale ottenuto dai legali Anief in questi anni, accolgono in toto i ricorsi patrocinati dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Tiziana Sponga, coadiuvati sul territorio dall’avv. Guglielmo Abate (Tribunale del Lavoro di Napoli Nord) e dall’avv. Irene Lo Bue (Tribunale del Lavoro di Parma), e riconoscono il diritto di altre due docenti, immesse in ruolo dopo il 2011, agli scatti di anzianità mai percepiti durante il precariato e all’applicazione, equiparando tutto il servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che riconosceva il diritto al gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale.

VITTORIA A NAPOLI

Il giudice del Lavoro di Napoli Nord, infatti, su ricorso patrocinato dall’avv. Guglielmo Abate, proprio al fine di assicurare un’effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, evidenzia come “la parte ricorrente ha prestato servizio, in forza di contratti a tempo determinato succedutisi, senza apprezzabili soluzioni di continuità, fin dall’11.09.2009.

Conseguentemente, non può revocarsi in dubbio che parte ricorrente abbia, nel tempo decorso dall’a.s. 2009/2010, acquisito un’esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all’amministrazione da rapporto a tempo indeterminato”, riconoscendo alla ricorrente il diritto “alla stessa progressione stipendiale prevista per i docenti assunti a tempo indeterminato”, ribadendo che “le norme dei CCNL che prevedono diversamente si pongono in contrasto con l’art 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, le stesse vanno disapplicate in favore della norma comunitaria di diretta applicazione”.

Alla stregua del diritto agli scatti di anzianità, lo stesso giudice riconosce che la ricorrente ha maturato “già anteriormente all’immissione in ruolo il diritto alla fascia stipendiale superiore a quella base e precisamente 3-8”, evidenziando come “tale fascia stipendiale alla data di immissione in ruolo non esisteva più, ma va riconosciuta comunque a parte ricorrente” applicando anche a beneficio di chi prestava servizio da precario la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 2011.

SUCCESSO A PARMA

Il Tribunale del Lavoro di Parma, inoltre, ribadisce la piena ragione delle tesi sostenute dall’avv. Irene Lo Bue ed evidenzia come “tale disparità di trattamento non è peraltro in alcun modo compensata, come asserito dal Miur, dal riconoscimento in capo ai soli lavoratori precari dell’indennità di disoccupazione e dell’indennizzo per le ferie non godute.

I predetti “compensi”, infatti, sono forme di tutela riconosciute ai precari in ragione del loro particolare status e non appaiono in alcun modo idonei a compensare la disparità di trattamento con i colleghi a tempo indeterminato”, ribadendo che “la discontinuità del rapporto di lavoro della ricorrente o il minor numero delle ore di cattedra non escludono affatto il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l’anzianità di servizio” e l’inquadramento nello scaglione 3-8 cui era pervenuta in forza di contratti a tempo determinato.

Miur condannato, quindi, a riconoscere alla docente gli scatti di anzianità mai percepiti durante il precariato e a riconoscere il suo diritto “all’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 4/8/2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1 settembre 2010, con conseguente diritto della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni”, sino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF

“Abbiamo nuovamente avuto ragione contro un CCNL economico di comparto, siglato nel 2011 da buona parte degli altri sindacati che, ancora una volta, discriminava i precari e il periodo svolto durante il precariato – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – Con la nostra raggiunta rappresentatività anche questa stortura dovrà essere sanata direttamente in contrattazione e ribadiremo per l’ennesima volta che il lavoro svolto durante il precariato non può mai essere considerato come servizio di serie B”. L’Anief ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorsi per il riconoscimento del gradone stipendiale 3-8 e gli scatti di anzianità per i servizi svolti prima dell’assunzione a tempo indeterminato.