Il caro-energia arriva anche nelle scuole: ecco le indicazioni sui riscaldamenti a scuola, secondo il nuovo decreto.
Riscaldamenti scuola: l’aumento delle bollette colpisce anche le scuole con alcune novità sui riscaldamenti nelle aule e negli edifici scolastici.
Il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato un nuovo decreto, che delinea i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione, alimentati a gas, oltre alla riduzione dei valori massimi delle temperature.
Le nuove linee guida saranno applicate già nell’autunno di quest’anno, per poter contrastare il caro-energia.
Vediamo allora quali saranno i nuovi limiti sui riscaldamenti a scuola.
Riscaldamenti scuola: le nuove linee guida
Come dichiarato dal Ministero della Transizione Ecologica:
“il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione autunnale 2022/2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine”.
Perciò, i riscaldamenti nelle scuole saranno ridotti di un’ora al giorno e il periodo sarà accorciato di 15 giorni totali.
Il limite delle temperature sarà fissato a 19 gradi, invece dei 20 gradi degli scorsi anni.
A fare eccezione saranno solamente gli asili nido e le scuole materne.
Riscaldamenti scuola: la mappa delle accensioni
Come stabilito dal nuovo Piano Nazionale, i riscaldamenti saranno accesi a seconda della zona in cui ci si trova. La zona di residenza delineerà anche le ore di accensione.
Le zone saranno le seguenti:
- Zona A: i riscaldamenti potranno essere accesi per 5 ore al giorno dall’8 dicembre 2022 al 7 marzo 2023;
- Zona B: per 7 ore al giorno dall’8 dicembre 2022 al 23 marzo 2023;
- Zona C: per 9 ore al giorno dal 22 novembre 2022 al 23 marzo 2023;
- Zona D: per 11 ore giornaliere dall’8 novembre 2022 al 7 aprile 2023;
- Zona E: per 13 ore al giorno dal 22 ottobre 2022 al 7 aprile 2023;
- Zona F: non sono previste limitazioni.
Nell’infografica qui sotto potrete consultare la mappa con la relativa divisione delle zone.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it