Come preannunciato quest’estate, i sindacati rappresentativi della scuola – FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal e GILDA-Unams – hanno impugnato unitariamente davanti al Tar Lazio il primo provvedimento applicativo della legge 107/2015, ovvero il primo provvedimento applicativo della legge 107/2015, ovvero il DGG n.767/2015, che esclude illegittimamente dal piano straordinario di assunzioni diverse tipologie di lavoratori precari.
Arrivano pertanto due nuovi ricorsi dei sindacati contro la legge 197/2015, in particolare sul DGG n.767/2015 che lede i diritti dei lavoratori precari della scuola.
Questa norma, come sostenuto nel ricorso, non risulta conforme ai principi generali e costituzionali del nostro ordinamento giuridico dal momento in cui esclude docenti che pur essendo abilitati non sono stati ricompresi tra coloro che possono partecipare al piano assunzionale.
In particolare la norma esclude dal piano i docenti abilitati TFA, PAS, ma anche i diplomati magistrali ante 2001-02 cui il Consiglio di Stato ha riconosciuto il valore abilitante del titolo posseduto, gli idonei dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012, il personale docente di scuola dell’infanzia e infine i tanti supplenti che avendo più di 36 mesi di servizio potrebbero rivendicare la stabilizzazione così come indicato dalla sentenza della Corte di Giustizia europea.
Sotto il profilo prettamente costituzionale l’esclusione di tali categorie di personale sopra evidenziate vìola palesemente sia l’art. 3 che l’art. 97 della Costituzione, in quanto a parità di titolo risulta irragionevole e discriminante l’esclusione dalle assunzioni di una categoria avente requisiti perfettamente equivalenti alle altre.
Oltre a ciò, il provvedimento si pone in palese contrasto con i princìpi affermati dall’Unione europea, di cui vengono ignorate le specifiche direttive sociali e non applicate le più importanti decisioni della Corte di Giustizia, come quella relativa al divieto di abusare dei contratti a termine per un periodo superiore ai 36 mesi.
Per tutto ciò le Organizzazioni Sindacali, con questo ricorso, chiedono pregiudizialmente di rimettere alla Corte Costituzionale la questione della legittimità della Legge 107/2015 nella parte in cui non consente la stabilizzazione dei rapporti di lavoro per coloro che hanno più di 36 mesi di servizio presso la scuola statale, in violazione dell’art. 3 e 117 della Costituzione e della direttiva europea 1999/70/CE come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia europea.
I sindacati chiedono anche, nello stesso ricorso, di porre in via pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia europea per valutare la legittimità – riguardo alle norme europee in materia di lavoro a tempo determinato – della legge 107/2015 che, senza alcuna ragione oggettiva, esclude i docenti abilitati con servizio superiore ai tre anni dal diritto a partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo. FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal e GILDA-Unams chiedono di dichiarare l’illegittimità della norma per la parte in cui esclude dal piano di assunzioni quei docenti che avrebbero i requisiti e i titoli previsti per essere immessi in ruolo.
Inoltre le Organizzazioni sindacali, con un ulteriore ricorso presentato contestualmente, chiedono l’annullamento del Decreto 767/2015 per la parte in cui esclude dal piano di assunzioni il personale Ata. Non si comprende e non si condivide, infatti, l’esclusione dal piano di tanti lavoratori dei profili Ata che avrebbero i titoli richiesti e un servizio ben superiore ai 36 mesi, esclusione che appare ancor più ingiustificata e illogica vista la considerevole disponibilità di posti in organico.