Stabilizzazione Ricercatori Precari, il Governo uscente licenzia il decreto con le risorse – stanziate dall’ultima manovra – per stabilizzare quasi 1500 tra ricercatori, tecnologi e amministrativi precari degli enti di ricerca.
Le risorse per la stabilizzazione dei ricercatori precari di cui all’articolo 1, comma 668, della legge 205 del 2017, sono ripartite tra gli enti di ricerca nel limite massimo presentato nella Tabella 1 allegata al decreto (e pubblicata alla fine del testo di questo articolo). Secondo gli importi indicati a fianco di ciascun ente. Resta ferma, per gli enti di ricerca di cui all’allegata Tabella 1, la previsione dell’articolo 1, comma 671, della citata legge n. 205 del 2017.
Gli enti di ricerca sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, pe r le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Diparti mento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettiva mente da sostenere per il trattamento economico complessivo.
Questo tenuto conto del costo medio annuo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, come definito dal Ministro vigilante ai sensi dell’articolo 9, comma 6, lettera c) del lgs. 25 novembre 2016, n. 218. Il Ministro dell’economia e delle Finanze, in esito alle verifiche svolte dalle competenti amministrazioni richiamate nel comma 2, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Assegnazione Fondo Art. 1, comma 668, della legge 205/2017