lady-justice-2388500_640La Corte di Cassazione, Sezione lavoro (Presidente Macioce – Relatore Di Paolantonio) con la sentenza n. 28250 depositata in data 27.11.2017 ha definitivamente confermato il diritto al reinserimento nelle GAE del docente che, precedentemente inserito, era risultato “definitivamente” depennato per non aver presentato nei termini domanda di aggiornamento.


La Corte di Appello di L’Aquila aveva respinto l’appello proposto dal MIUR avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva accertato il diritto della docente ad essere reinserita nella graduatoria ad esaurimento con il punteggio posseduto al momento della cancellazione.

 

Il MIUR ha impugnato ad oltranza continuando a sostenere la tesi che le graduatorie ad esaurimento non possano essere equiparate a quelle permanenti perché il legislatore avrebbe fatto salvi solo gli inserimenti delle categorie espressamente previste dalla L. n. 296/2006 rendendo in tal modo inapplicabile alle operazioni degli aggiornamenti delle graduatorie la disposizione del d.l. n. 97/2004.

 

Con la sentenza n. 28250 del 27.11.2017 la Corte di Cassazione, accogliendo integralmente le argomentazioni della docente, difesa dall’Avv. Nino Ruscitti del foro di Sulmona, entra compiutamente nel merito della questione e dei contrasti giurisprudenziali verificatisi negli ultimi anni sconfessando, in maniera approfondita, l’interpretazione sinora fornita dal MIUR che aveva trovato conferma anche da parte di una certa giurisprudenza minoritaria.

 

In particolare, rispetto all’altro unico precedente in materia (Cassazione Sezione lavoro n. 5285 del 01 marzo 2017), che aveva affrontato la questione solo a margine di altra problematica, la Cassazione afferma definitivamente che la ratio dell’art.1, comma 1 bis, del dl 07.04.2004 n. 97, convertito con modificazioni dalla l. 04.06.2004 n. 143,va ricercata nell’esigenza di semplificare le operazioni di aggiornamento e di successiva utilizzazione delle graduatorie, eliminando dalle stesse coloro che nel frattempo abbiano perso interesse all’assunzione.

 

Per la Cassazione, infatti, “..la disposizione è chiara nel prevedere il diritto dell’aspirante ad essere reinserito nella graduatoria in occasione dei successivi aggiornamenti e nel rispetto dei termini a tal fine stabiliti con decreto ministeriale…..La scelta di non modificare l’art. 1, comma 1 bis, del d.l. 97 del 2004 è, quindi, perfettamente compatibile con il sistema di reclutamento del personale scolastico disegnato dalla legge n. 296 del 2006 e dagli interventi successivi di cui sopra si è dato conto, dai quali emerge che il legislatore, pur perseguendo l’obiettivo della eliminazione del precariato scolastico attraverso la progressiva immissione in ruolo dei docenti iscritti nelle graduatorie, da un lato non ha voluto escludere ogni possibilità di accesso a coloro che erano in attesa di maturare il titolo abilitante, dall’altro ha inteso tutelare il legittimo affidamento riposto dai “depennati” nella possibilità di reinserimento, ad essi espressamente concessa dal legislatore del 2004”.

 

Parrebbe definitivamente risolto, pertanto, il conflitto interpretativo sull’argomento che ha condotto la giurisprudenza di merito a soluzioni contrapposte. L’interpretazione fornita dalla Cassazione, invero, dovrebbe indurre il MIUR, in occasione del prossimo aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento ad eliminare l’avverbio “definitivamente” nella parte del D.M. in cui si disciplinano gli effetti della cancellazione dalle GAE per mancato aggiornamento, limitando, al massimo, la cancellazione dalle stesse, solo al periodo di vigenza delle graduatorie per le quali non si è chiesto l’aggiornamento, consentendolo, tuttavia, per il futuro.