Un caso giudiziario, analizzato dalla Corte di Cassazione, mette nero su bianco le casistiche legate alla responsabilità degli Insegnanti durante la gita scolastica.
Quanto prendono gli insegnanti che portano gli alunni in gita scolastica e quali responsabilità si assumono accettando il ruolo di accompagnatore della classe?
I giudici hanno provato a dare una risposta, analizzando un recente contenzioso.
Nel caso specifico l’insegnante che accompagnava gli studenti in gita era stato accusato dai genitori. Come responsabile per la caduta dalla barella della loro figlia, portata in ospedale per sospetta crisi epilettica.
Ecco cosa ha deciso in merito la Corte di Cassazione sul caso.
Responsabilità degli Insegnanti durante la gita scolastica
Secondo la Corte di Cassazione là dove si postula che l’insegnante fosse venuta meno ad un dovere di attenzione simile a quello che avrebbe avuto un genitore risulta inidoneo. Questo non perchè la Corte declassa l’insegnante ad accompagnatore.
Ma rileva che, in un contesto specializzato e organizzato (in questo caso un Ospedale) l’insegnante o il genitore che accompagni il paziente. Non ha la competenza per segnalare ai sanitari cautele diverse e ulteriori rispetto a quelle del protocollo.
In pratica, secondo la Cassazione, l’insegnante non era stata informata del rischio di crisi epilettiche per la semplice ragione che la ragazza non le aveva mai avute.
Una volta affidata la giovane alle cure dei medici il docente non è, infatti, tenuto a vigilare sulla correttezza del loro operato.
Infatti, secondo l’art. 2048 cod. civ. il danno cagionato dallo studente durante la gita scolastica, a risponderne può essere anche l’insegnante che avrebbe dovuto su di lui sorvegliare, a meno che il docente non riesca a provare di non aver potuto in nessun modo impedire il danno.