La compilazione del registro elettronico deve essere effettuata dal docente in tempo reale e in tutte le sue parti, per evitare possibili sanzioni disciplinari.
Alla prima ora di lezione e, durante tutta la giornata scolastica, a qualsiasi cambio di ora, il docente ha il dovere di aggiornare in tempo reale il registro elettronico di classe e quello personale della materia dell’insegnante.
Diciamo subito che l’utilizzo del registro elettronico da parte dei docenti delle scuole in sostituzione del vecchio registro cartaceo non è obbligatorio fintantoché verrà approvato, dal Garante per la privacy, il piano di dematerializzazione. Tuttavia la stragrande maggioranza delle scuole, in seno ai Collegi dei docenti, ha deliberato l’adozione del registro elettronico di classe e personale del docente, rendendo il suo utilizzo in tempo reale obbligatorio.
Quindi se il Collegio dei docenti ha deliberato il registro elettronico come unico sistema di rilevazione delle presenze e assenze degli studenti, di annotazioni del diario di classe, in cui si segnalano ritardi e uscite anticipate degli alunni, argomenti delle lezioni, compiti assegnati per casa, letture delle circolari, note disciplinari, valutazioni delle prove scritte e di quelle orali, esiste l’obbligo di compilazione in tempo reale e in tutte le sue parti sia del registro di classe e sia del registro personale dell’insegnante.
Non è consentito dalla legge firmare e compilare il registro elettronico prima o addirittura dopo la lezione, in quanto la firma sul registro di classe è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti, e che quindi deve poter essere espletato in classe durante l’ora di lezione.
In buona sostanza il docente deve firmare digitalmente, registrare le assenze degli alunni, mettere i voti delle valutazioni scritte e orali in tempo reale, compilando il registro di classe e quello personale della materia, proprio per il fatto che la legge impone al pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, di documentare tempestivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell’insegnante sono quelli che accadono nella classe durante la lezione.
Il Dirigente Scolastico ha la possibilità diavere sotto controllo la situazione sintetica aggiornata delle presenze, assenze, ritardi e uscite di tutte le classi, quindi è nelle condizioni di conoscere se un docente compila o meno il registro elettronico.
Per i docenti che vengono scoperti a non compilare il registro elettronico in tempo reale può scattare la sanzione disciplinare che nei casi più gravi può sconfinare ad essere un reato del codice penale, in quanto, come abbiamo detto il registro di classe è un atto amministrativo ufficiale da tenere aggiornato in tempo reale.