Registro elettronico, docente sanzionata perché non lo usava. Ma il Tribunale annulla la decisione. La motivazione: perché la scuola non ha fornito la strumentazione adatta ad ottemperare al compito.
Il Tribunale di Trani Sez. lavoro, con Sent., 16-02-2018 affronta un caso interessante, in merito alla questione del registro elettronico del docente che nella scuola ha determinato diversi mal di pancia oltre che contenziosi vari che nei casi più estremi hanno portato anche all’adozione di sanzioni disciplinari.
Con ricorso del 10.5.2016 (…) , insegnante a tempo indeterminato in servizio presso (…) conveniva in giudizio il MIUR al fine di ottenere l’annullamento della nota prot. n. (…) del 1.4,2015 con la quale era stata inflitta illegittimamente dal D.S. la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per un giorno di cui all’art. 494 D.Lgs. n. 297 del 1994 “per avere deliberatamente omesso di registrare voti, assenze degli alunni ed argomenti delle lezioni sul registro on line” di ciascuna delle 6 classi a cui era assegnata, e, in subordine, la conversione della sanzione della “sospensione dall’insegnamento per un giorno” in altra più lieve sanzione disciplinare, con restituzione dell’importo trattenuto sulla retribuzione.
Instauratosi ii contraddittorio, il MIUR argomentava sulla sussistenza delle condizioni obiettive e soggettive dell’infrazione contestata e chiedeva il rigetta della pretesa azionata, spese rifuse.
Il Giudice del Lavoro ha rilevato che:
“anzitutto occorre rilevare che incombe sul datore di lavoro l’onere di dimostrare la sussistenza del fatto materialmente avvenuto, come addebitato, nonché l’imputabilità dell’episodio al lavoratore. Al riguardo, parte resistente non ha fornito qualsivoglia elemento probatorio a sostegno della formulata accusa, rimanendo i propri assunti difensivi delle mere argomentazioni prive di riscontri. Pervero, non vi è prova che all’epoca dei fatti la docente istante fosse già dotata di supporto informatico idoneo alla compilazione del registro elettronico. Non è per l’incontro specificamente contestato l’assunto attoreo per cui non vi era alcun obbligo di compilazione del registro elettronico in quanto il medesimo nel (…) entrava a regime soltanto nell’anno scolastico 2015-2016 e non nell’a.s. 2014-2015. D’altronde, non risulta sufficientemente che la scuola fosse già dotata di computer regolarmente accessibili a tutti i docenti, non solo nel laboratorio, ma anche in classe durante l’attività didattica per la compilazione del registro elettronico. Non è contestata peraltro la tesi attorea che soltanto nel II quadrimestre dell’a.s. 2014-2015, dopo cioè la contestazione disciplinare in esame, ai docenti furono concessi i tablet in uso adeguati per la compilazione del registro elettronico . Ne deriva la insussistenza del fatto giuridico globalmente inteso, vuoi nella sua componente oggettiva vuoi sotto il profilo inerente l’elemento soggettivo. La mancanza di adeguata strumentazione a scuola all’epoca del fatto addebitato non può certamente attribuirsi alla volontà della docente.”