corsi di recupero estivoLe scuole secondarie di II grado avvieranno nelle prossime settimane corsi di recupero dei debiti. Come candidarsi, la retribuzione, il punteggio, la consulenza. Il modello di domanda.

 

1. Criteri generali 

 

Le attività di recupero sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio di istituto. Pertanto, durata e tempi degli interventi di recupero finali e delle relative verifiche finali sono stabiliti dal collegio dei docenti, tenendo conto delle particolari situazioni differenziate da scuola a scuola e da classe a classe, e della esigenza  di concedere allo studente anche i tempi necessari per lo studio individuale. Spetta al dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli altri organi della scuola, il compito di organizzare le operazioni nel modo più efficace.

 

Il consiglio di classe tiene conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente, con lo studio individuale, gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. In caso di insufficienza in una o più discipline rilevata in sede di scrutinio, periodico o finale, il consiglio di classe prevede le opportune verifiche dei risultati raggiunti dallo studente attraverso il corso di recupero o lo studio individuale, decidendo su che cosa vale la pena di concentrarsi.

 

L’ O.M. 92/2007 indica la durata di almeno 15 ore solo come criterio di massima <<di norma>> e che tale indicazione oraria si riferisce soltanto ad interventi di recupero strutturati. Spetta al consiglio di classe la responsabilità di decidere, sulla base dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti, quali azioni di recupero debbano essere fatte in modo strutturato in orario aggiuntivo (es. solo le materie fondanti) e quali altre ricorrendo alla quota del 20% dell’autonomia scolastica o allo studio personale dello studente anche assistito da qualche ora di sportello. L’indicazione della soglia oraria costituisce un riferimento di carattere orientativo volto a garantire omogeneità ed efficacia.

 

Non è previsto dalla normativa un numero predefinito di corsi per ogni singola disciplina né un numero minimo o massimo di studenti per l’attivazione degli interventi di recupero.Ogni istituzione scolastica progetterà iniziative rispondenti a principi di efficacia e di efficienza, costituendo gruppi con carenze formative omogenee, auspicabilmente contenuti nel numero. Al termine di ciascun corso sono previste delle verifiche, che costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.

 

Non c’è nessuna differenza tra corsi di recupero attivati dopo lo scrutinio finale e quelli invece che si realizzano durante l’anno.

 

L’alunno è tenuto a partecipare al corso di recupero relativo anche a materie non presenti nel piano di studio dell’anno successivo, se il consiglio di classe decide in tal senso e  di conseguenza deve sottoporsi alle verifiche predisposte.

 

Nelle attività di sostegno e di recupero devono essere impiegati in primo luogo i docenti in servizio nell’istituto, che abbiano presentato apposita domanda secondo i criteri stabiliti dal collegio docenti. Solo in seconda istanza si ricorre a soggetti esterni, con l’esclusione di Enti “profit”. I docenti esterni e gli eventuali soggetti esterni sono individuati dal dirigente scolastico sulla base di criteri di qualità deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio di istituto.
Sono assimilabili agli “esperti” anche docenti reperiti dalle graduatorie del proprio istituto o di istituti viciniori.

 

Nota bene

 

Qualora l’incarico per lo svolgimento dei corsi sia assegnato a docenti reperiti dalle graduatorie di istituto (anche viciniori o tramite MAD), tale servizio prestato non sarà spendibile come servizio utile ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie ad Esaurimento/Istituto. Sarà invece riconosciuto come servizio effettivo l’eventuale incarico di supplenza per i giorni impegnati nelle verifiche finali e nell’integrazione dello scrutinio finale.

 

2. prove e le modalità di verifica

 

Le prove per l’accertamento sono disposte dal docente delle materie interessate nelle iniziative di recupero. Tale docente, componente del consiglio di classe, può non coincidere col docente che ha tenuto il corso di recupero. In questa eventualità si rileva la necessità di un raccordo indispensabile tra i due diversi docenti. Non c’è differenza sostanziale nelle modalità tra l’accertamento durante il periodo delle lezioni e quello effettuato al termine del corso di recupero organizzato a seguito di sospensione del giudizio negli scrutini finali.

 

Le modalità delle verifiche, ivi compresa la loro collocazione temporale, sono determinate dai consigli di classe. Quelle finali, sempre condotte dai docenti delle discipline interessate,  si svolgono secondo il calendario stabilito dal Collegio dei docenti. Compete al dirigente scolastico il raccordo ottimale delle operazioni.

 

Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe e sono condotte dai docenti delle discipline interessate con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. La decisione nel merito è assunta collegialmente dal consiglio di classe nell’ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti.

 

3. I compensi per i docenti

 

Il compenso è previsto dalle norme contrattuali e precisamente dalla tabella 5 allegata al testo del nuovo contratto della scuola. In suddetta tabella sono previste, a partire dalla data di vigenza dello stesso, Euro 50.00 per ore aggiuntive  finalizzate ai corsi di recupero. Non c’è differenza tra i corsi tenuti durante l’anno e quelli tenuti al termine delle lezioni, relativamente al compenso.

 

Gli eventuali esperti esterni, qualora non si tratti di personale appartenente al comparto scuola, sono destinatari di contratti di prestazione d’opera con le modalità previste dall’articolo 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.

 

Nota bene

 

L’art. 88 (Indennità e compensi a carico del fondo di istituto) del CCNL/2007 stabilisce alla lettera “c” che per corsi di recupero si intendono quelli rivolti agli alunni con debito formativo. Poiché il debito formativo esiste solo nella secondaria superiore, ne consegue che il compenso di 50 euro spetta solo in tale ordine di scuola ovvero per quelle attività didattiche prestate esclusivamente nei corsi di recupero dei debiti tenuti in applicazione del D.M. 80/2007 e dell’O.M. 92/2007 sopra citate.

 

Le attività di sostegno per gli alunni in difficoltà di apprendimento o eventuali altri interventi attraverso sportelli didattici, percorsi di studio assistito ecc, sia nella scuola di I che di II grado sono considerate “attività aggiuntive di insegnamento” (quindi al di fuori della normativa relativa al D.M. 80/2007 e dell’O.M. 92/2007) e vengono retribuite con il compenso orario di 35 euro stabilito nella tabella 5.

 

Precisiamo quindi che nella scuola di II grado se tali corsi vengono svolti oltre l’orario settimanale di insegnamento, gli interventi di recupero costituiscono attività supplementari, sono volontarie e vengono retribuite con il compenso orario di 50 euro a carico del fondo di istituto. Se invece sono svolti durante l’orario settimanale di insegnamento, rientrano nella “normale” attività didattica che non dà diritto alla retribuzione aggiuntiva. Per tale ultimo motivo il pagamento non andrà effettuato nel caso in cui i corsi di recupero vengano organizzati utilizzando la quota del 20% del monte orario curricolare.

 

4 . La normativa

 

Le disposizioni normative che regolano I corsi di recupero nella scuola di II grado sono contenute nel D.M. 80/2007 , nell’ O.M. 92/2007 e nella  tabella 5 del CCNL/2007: “Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica”.

 

N.B. Non tutte le scuole (a causa di carenza di fondi) organizzano corsi di recupero, per cui è consigliabile mirare le proprie richieste anche monitorando eventuali avvisi sui siti delle scuole.