Le graduatorie provvisorie ATA di terza fascia saranno pubblicate nel mese di dicembre. Dove sarà possibile consultarle. Le modalità di reclamo, i tempi per le definitive e l’eventuale ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Terminato il 15 novembre 2014 la compilazione e l’inoltro on-line dell’Allegato D3 (le segreterie lo acquisiranno in modalità telematica) non rimane che attendere la pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
Il Ministero ha comunicato alle segreterie scolastiche la tempistica, che prevede le provvisorie nel mese di dicembre e le definitive a fine gennaio.
Pubblicazioni e reclami (clicca sull’immagine per ingrandire)
Dove consultare le graduatorie provvisorie
Le graduatorie provvisorie saranno visibili su Istanze on line (entra nella pagina personale con username e password acquisita nella fase di registrazione), clicca in alto a destra su Altri servizi e poi su Graduatorie personale ATA.
La pubblicazione su Istanze on line non ha valore legale. Ciò che conta è la pubblicazione all’albo (bacheca) o sul sito della scuola. E’ dal giorno di questa pubblicazione che bisogna conteggiare i giorni utili per il reclamo.
È possibile presentare reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie: Avverso l’esclusione o inammissibilità della domanda, nonché avverso le graduatorie, ovviamente l’istanza di reclamo deve essere indirizzata al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.
Il reclamo deve essere presentato, appunto, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.
Decisi i reclami ed eseguite le correzioni degli errori materiali, l’autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.
Fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al conferimento dei nuovi incarichi le supplenze da terza fascia delle graduatorie di istituto e per l’art. 59 al personale di ruolo vanno conferite con incarichi fino ad avente diritto.
Allo stesso modo il personale che ha richiesto il depennamento dalla graduatoria provinciale 24 mesi (modello D4) per inserirsi in quella di istituto di un’altra provincia non deve temere nè per la mancata attribuzione di incarichi a supplenza, né il licenziamento.
Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contemporaneamente nell’ambito della medesima provincia. A tal fine UST competente previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
I candidati che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi sotto condizione alla procedura e iscritti con riserva nella graduatoria. L’iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato.
FONTE: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)
AUTORE: Giovanni Calandrino