valutazioneLa Nota prot.n. 1738 del 2 marzo 2015 “Orientamenti per l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (Rav)” ricorda che questo deve essere elaborato e pubblicato entro il mese di luglio 2015.

 

Nota che segue la circolare 47/2014, considerata come applicativa del DPR 80/2013 articolo 6 e della Direttiva n.11 del 18 settembre 2014.

 

Il DPR 80/2013 all’articolo 6 afferma che “ (..) il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dalla conferenza di cui all’articolo 2, comma 5, nelle seguenti fasi, ed è assicurato nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base al piano di riparto del Fondo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a decorrere dall’anno 2013:

 

a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche:

 

1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall’Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;

 

2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall’Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento”.

 

Come già avevo eccepito in passato il vero centro d’imputazione chiamato a definire in modo dettagliato, tecnico e particolare il processo di valutazione complessivo era ed è la conferenza per il coordinamento funzionale dell’S.N.V istituita presso l’Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica composta dal presidente dell’Istituto, che la presiede, dal presidente dell’Indire e dal dirigente tecnico in rappresentanza del contingente ispettivo designato dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del Ministero.

 

Dunque era ed è competenza di questo coordinamento definire in modo particolare e dettagliato tutti i passaggi temporali, le scadenze, riguardanti anche il processo di autovalutazione. Ma nel silenzio del tutto è arrivata la circolare 47 del 2014 che in modo dettagliato ed anche innovativo e propositivo definisce le operazioni da seguire. Circolare che non è stata, ad oggi, impugnata.

 

Però in tale Circolare si legge che “ fatta salva l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche l’unità di autovalutazione è costituita preferibilmente dal dirigente scolastico dal docente referente per la valutazione e da uno o più docenti con adeguata professionalità individuati dal Collegio docenti”.

 

La successiva  nota del 2 marzo 2015 precisa anche che “ la gestione del processo di autovalutazione interna è affidata al dirigente scolastico, attraverso la costituzione di un’unità di autovalutazione. Essa, come già proposto nella circolare n. 47/2014 e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, è costituita preferibilmente dal dirigente scolastico, dal docente referente della valutazione e da uno o più docenti con adeguata professionalità individuati dal Collegio dei docenti”.  Cosa si desume da ciò?

 

Stante il fatto acquisito che è chiara competenza del Collegio docenti di pronunciarsi in merito al RAV, anche per gli aspetti ed i contenuti ivi affrontati, stante anche il carattere di mera attività aggiuntiva e non funzionale dell’attività ivi connessa, il Collegio docenti può legittimamente pronunciarsi contro il RAV, può non individuare il nucleo/ l’unità di autovalutazione, tra le altre cose non contemplata da alcuna fonte primaria di diritto, e provvedere a non individuare i docenti che “con adeguata professionalità(?)” dovrebbero rientravi. D’altronde è la stessa nota ministeriale che riconosce alla circolare del 2014 valore propositivo, rimettendo il tutto all’autonomia delle Istituzioni scolastiche.

 

Conseguentemente sarà il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale e di garante della gestione unitaria della scuola, “il diretto responsabile dei contenuti e dei dati inseriti nel Rapporto di autovalutazione” che ben potrà gestire da solo senza la collaborazione del Collegio docenti ed il nucleo/unità di autovalutazione.

 

Insomma dal tenore della norma, pur con i dubbi di illegittimità, stante il mancato coinvolgimento della  conferenza per il coordinamento funzionale dell’S.N.V in ordine alla definizione di quanto di sua competenza,stante il carattere propositivo e non vincolante della circolare del 2014, si può desumere che il RAV deve essere ottemperato dalla singola Istituzione scolastica entro i termini ministeriali come definiti negli atti considerati, ma non è obbligo del Collegio docenti parteciparvi, collaborare, e neanche lo è per  i singoli docenti, dunque in tal caso sussiste una possibilità di scelta, scelta, che a parer mio, potrebbe non sussistere  invece per la Dirigenza Scolastica.

 

Poiché,come ben evidenziato in precedenza, negli atti citati si desume la sussistenza di un dovere della dirigenza scolastica, in qualità di rappresentante legale dell’Istituzione scolastica,  finalizzato a provvedere alla compilazione, gestione e pubblicazione del RAV.

 

In questi giorni vi è una corsa al RAV, sono tantissime le scuole che devono ottemperare entro luglio i passaggi burocratici riguardanti il RAV, ed una valutazione anche di carattere politico non può che essere fatta.  Vista la situazione in essere nel settore della scuola, con il rischio di approvazione del disastroso ddl scuola al Senato, certamente potrà essere elemento di protesta legittima e pienamente lecita il rifiutarsi di partecipare al RAV, di collaborare al RAV, così come è lecito e legittimo deliberare semplicemente contro tale strumento, per la difesa della scuola pubblica.