Quarantena Scolastica 2022: il Ministero dell’Istruzione e quello della Salute hanno elaborato la nota operativa alle scuole con le indicazioni per l’applicazione delle nuove misure per la gestione dei casi di positività contenute nel decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio.
In questo articolo si ripercorre quanto previsto dal decreto legge per la gestione dei casi di positività fra gli alunni, ma anche quanto previsto per il personale scolastico, interno ed esterno, in base alle recenti disposizioni del Ministero della Salute, in particolare quelle del 30 dicembre scorso.
Ecco tutto ciò che occorre sapere in materia.
Quarantena Scolastica 2022
Secondo le indicazioni del MIUR si specifica che, nella scuola secondaria di I e II grado, quando si registrano due casi di positività in una stessa classe i requisiti per poter frequentare in presenza, durante il regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati dell’alunno interessato alla scuola di appartenenza.
Il decreto prevede, infatti, che, con due casi di positività nella stessa classe, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, che sono guariti da meno di 120 giorni, che hanno fatto la dose di richiamo, possono frequentare in presenza, in regime di autosorveglianza.
La norma di legge, dunque, in questo specifico caso autorizza le scuole a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti, senza che ciò comporti una violazione della privacy.
La nota ricorda anche che il decreto prevede tamponi gratuiti per chi è in regime di autosorveglianza. Tamponi che potranno essere effettuati presso le farmacie e le strutture convenzionate.
Ma scopriamo un po’ più nel dettaglio sezione per sezione cosa si prevede nello specifico.
Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni
Un caso positivo
In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.
Studenti
Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:
- attività didattica: sospesa per 10 giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
Personale scolastico
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Scuola primaria
Un caso positivo
In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Studenti
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
- attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare (Tampone Zero – T0) da svolgersi prima possibile dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).
In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola.
Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.
In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.
Due casi positivi
In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.
Personale scolastico
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
Un caso positivo
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Studenti
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
- attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Personale scolastico
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
Due casi positivi
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale.
Studenti
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare omantigenico – con risultato negativo.
B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
- attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.
Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.
Personale scolastico
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Tre casi positivi
In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Studenti
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Personale scolastico
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica
Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
Il testo completo della Nota
A questo link il testo completo della Nota MIUR.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Non è chiaro. Esempio: il 13 gennaio ad un alunno NON sono scaduti i 120 giorni, ma scadono il 14 gennaio. sempre il 13 gennaio ci sono 2 positivi in classe. Ora questo alunno deve fare DAD/quarantena ? Il contatto con i positivi è avvenuto entro i 120 giorni, come recita la gazzetta ufficiale: 2) con due casi di positivita' nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg Mia personalissima interpretazione è che i 120 giorni… Leggi il resto »
Gli alunni vengono messi in quarantena su comunicazione della scuola o della ASL?
e la comunicazione di un positivo avviene dopo 3 giorni di assenza dell’alunno è considerato ugualmente contatto stretto e quindi scatta la procedura?
grazie