L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e formazione (INVALSI) da diversi anni (art.3 Legge 28 marzo 2003, n.53) si occupa di effettuare le rilevazioni nazionali degli studenti dei diversi ordini e gradi di istruzione con l’obiettivo di verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione.
Tali rilevazioni vengono svolte mediante Prove Nazionali che, fino al corrente anno scolastico vengono somministrate nelle classi II e V della scuola Primaria, nella classe III della Secondaria I grado dove costituisce una prova d’esame e nella classe II della Secondaria II grado.
Le discipline coinvolte nelle prove Invalsi sono Italiano e Matematica alle quali, per la classe II della scuola Primaria, si aggiunge una prova preliminare di lettura, accanto a quella di Italiano.
Dal prossimo anno scolastico 2017/18 si prevedono importanti cambiamenti in considerazione di quanto previsto nel decreto legislativo n.384 relativo alla valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. L’argomento è disciplinato da diversi articoli distinti per ogni ordine e grado di istruzione e precisamente per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria I e II grado.
Restano sostanzialmente immutate le disposizioni riguardanti la scuola Primaria, tranne per la classe V dove viene introdotta la prova di Inglese, mentre possiamo segnalare importanti e sostanziali modifiche per la scuola Secondaria sia di I grado che di II grado.
Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola Primaria sono prese in considerazione nell’art.4 dell’atto n.384 succitato, dove si conferma che le prove sono svolte nelle classi II e V come stabilito nel DPR n.80/2013 e coinvolgeranno le discipline Italiano Matematica e, esclusivamente per la classe V, Inglese:
“L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell’ambito della promozione delle attività di cui all’art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall’articolo 6, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.”
Le Prove nazionali sugli apprendimenti degli studenti della scuola Secondaria I grado vengono prese in esame nell’art.7 dello stesso decreto legislativo n.384, dove si stabilisce lo scorporamento di tali prove dall’esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione, prevedendo lo svolgimento nel mese di aprile. Le prove, inoltre, coinvolgeranno non soltanto le discipline Italiano e Matematica, che sono state sempre interessate dalle Prove Invalsi in sede di esame, ma anche Inglese:
“L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell’ambito della promozione delle attività di cui all’art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 effettuano rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo vigenti. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado come previsto dall’articolo 6, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 come modificato dall’articolo 26, comma 2, lettera d) del presente decreto.
Riteniamo fondamentale segnalare il chiarimento esplicitato nel comma 4 del succitato art.7, che rappresenta la grande novità per i prossimi anni scolastici in quanto viene stabilito che le prove rappresentano requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Quindi non più prove d’esame, ma prove svolte nel corso del secondo periodo dell’anno scolastico, nel mese di aprile, con risultati e valutazione che influirà sull’ammissione all’esame.
Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’Invalsi per gli studenti della Secondaria II grado vengono considerate nell’art.21 del succitato decreto n.384, dove si conferma il loro svolgimento nella classe II e si stabilisce che tali prove debbano essere somministrate anche agli studenti della classe V, coinvolgendo le discipline Italiano, Matematica e Inglese:
“Gli studenti iscritti all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based anche in modalità adattiva, predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all’articolo 6, comma 3, D.P.R n. 80 del 2013”
Nel comma 3 dello stesso art.21 si chiarisce che l’esito di tali prove per gli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola Secondaria II grado, viene riportato, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione, in una specifica sezione all’interno del curriculum dello studente.
L’importanza di tali prove per gli studenti della classe V della scuola Secondaria II grado, è segnalata nel comma 5 dove si sottolinea che le Università, sulla base della propria autonomia, possono tenere a riferimento per l’accesso ai percorsi accademici, i livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove Invalsi.
Sempre in riferimento alla classe V della scuola Secondaria II grado, nell’art.15 comma 2 lettera b), si chiarisce che la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’Invalsi, costituisce un requisito indispensabile per l’ammissione degli studenti all’esame di Stato.
La somministrazione delle prove Invalsi è, quindi, un’attività ordinaria per le scuole di ogni ordine e grado come stabiliscono chiaramente l’art.4 comma 3 per la scuola Primaria, l’art.7 comma 5 per la scuola Secondaria I grado e l’art.21 comma 4 per la scuola Secondaria II grado:
“Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d’istituto”
In sintonia con quanto già prevedeva l’ art. 51 comma 2 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n.5:
“Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176”