Con la presente si pone il seguente quesito: Personale ATA, un Collaboratore scolastico assente dal lunedì al venerdi per malattia, il lunedi successivo è assente per motivi di famiglia. Il supplente, al quale è stato pagato il sabato e la domenica, ha diritto alla proroga o bisogna scorrere le graduatorie di istituto?
Risposta:
Si premette che per il personale ATA il Regolamento per le supplenze è abbastanza datato e non prevede la proroga o la conferma di un contratto per una supplenza breve.
Il DM 430/2000 prevede infatti una sola possibilità di proroga della supplenza:
“Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio.”
Tuttavia il MIUR, almeno dal 2010, interviene ogni anno sull’argomento e nella nota di inizio anno prevede anche per il personale ATA (per quello docente c’è già il DM 131/2007 che prevede le proroghe e le conferme dei contratti) la proroga della supplenza disponendo che “Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, sena soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”
Tale disposizione è stata confermata anche per quest’anno nella nota 24306 del 1 settembre 2016 al PUNTO 3 “DISPOSIZIONI COMUNI”.