progressioni-carriera-ricercatori-tecnologiTornano le progressioni di carriera per ricercatori e tecnologi. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite riconosce le nostre ragioni sull’articolo 15 del Ccnl.


passaggi di carriera ex articolo 15 tornano ad essere procedure interne.

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenendo su un procedimento avente per oggetto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario dichiarato dalla Corte di Appello di Roma in relazione alla procedura selettiva bandita dall’ASI ex articolo 15 CCNL ASI, arriva a confermare che, tali procedure devono intendersi come progressioni interne e che le stesse, essendo previste dal CCNL di comparto devono ritenersi del tutto legittime.

 

L’applicazione della disposizione contrattuale sarà nuovamente esigibile eliminando l’assurda lettura che assimilava i passaggi di livello a passaggi tra “aree” per le quali le attuali disposizioni di legge prescrivono necessariamente il concorso pubblico.

 

La decisione sopra richiamata rileva che i CCNL hanno introdotto la omogeneità della professionalità e l’unicità dell’organico dei tecnologi per uniformarsi ai principi di cui al DLgs 165 del 2001 e quindi, sempre secondo la Cassazione “tale CCNL ha segnato l’abbandono per il Comparto di Competenza, del sistema vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego, che era caratterizzato da progressioni verticali rette da moduli pubblicistici tra qualifiche, profili o livelli professionali (variamente denominati) ciascuno dei quali normativamente individuato, per adeguarsi al nuovo sistema nel quale le “progressioni verticali” in senso proprio sono soltanto quelle che si traducono in un mutamento dello status professionale, non le mere progressioni economiche, né quelle che comportato si il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento”.

 

Si rinviene pertanto che, la progressione tra livelli, non determinano un mutamento dello status professionale nel senso chiarito dalla Corte di Cassazione; siamo piuttosto di fronte ad un passaggio superiore di qualifica cui afferisce un complesso di mansioni e responsabilità che non può essere assimilato ad un nuovo di rapporto di lavoro, tale da chiamare in causa il vincolo del concorso pubblico.

 

A partire dal già citato Ccnl 2002-2005 le figure del ricercatore e del tecnologo sono unificate in profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, unici rispetto all’organico, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo.

 

Dunque gli Enti a partire da questa sentenza non hanno più alibi e dovranno procedere ad un ripristino periodico delle progressioni di carriera ingiustamente bloccate da anni, partendo dal calcolo delle risorse già impiegate e dalla previsione nei piani di fabbisogno di una adeguata programmazione di queste procedure interne.

 

Le progressioni di cui all’ex articolo 15 sono pertanto pienamente legittime.