profili, 22, stipendi personale stataleUna sintetica scheda sulle nozioni fondamentali sulla procedura d’Inserimento/Aggiornamento delle GRADUATORIE PERMANENTI DEL PERSONALE ATA AI SENSI DELL’ART. 554 DEL D.L.VO 297/94.

 

Con la nota del 18 marzo 2015 prot. n. 8758, il MIUR ha trasmesso i nuovi modelli di domanda per l’aggiornamento/inserimento delle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA, da inviare in modalità cartacea entro 30 giorni dalla pubblicazione dei bandi da parte degli Uffici Scolastici Regionali.

 

Per l’allegato G (SCELTA DELLE SEDI) invece, bisognerà ancora aspettare. Si ricorda che la data di presentazione, della scelta delle sedi, sarà uguale per tutta Italia e l’istanza dovrà essere presentata con la sola modalità on-line attraverso la piattaforma “Istanze On-Line” del MIUR.

 

Con questa tornata concorsuale sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare il punteggio per i seguenti profili professionali del personale ATA:

 

 

  • Assistente Amministrativo
  • Assistente Tecnico
  • Cuoco
  • Guardarobiere
  • Infermiere
  • Addetto alle aziende agrarie
  • Collaboratore Scolastico

 

 

Le scadenze di presentazione delle domande varieranno in funzione dalla data di pubblicazione dei bandi da parte degli USR. Infatti, le domande andranno essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dei bandi in oggetto a cura dei singoli Direttori Regionali.

 

 

Quale modello compilare?

 

 

  • Modello “B1”: per le sole nuove inclusioni;
  • Modello “B2”: per l’aggiornamento del vecchio punteggio, quindi solo per chi è già inserito nella Graduatoria permanente;
  • Modello “G” (disponibile prossimamente online): per l’inserimento, facoltativo, nella prima fascia delle graduatorie d’istituto per le supplenze temporanee (fino a un massimo di trenta istituzioni scolastiche);
  • Modello “F”: rinuncia al conferimento di supplenze in determinati profili professionali, in attesa dell’assunzione in ruolo (dichiarazione opzionale da allegare al modello “B1” o “B2”);
  • Modello “H”: dichiarazione del diritto alla precedenza nella scelta della sede in base all’art. 21 o all’art. 33 commi 5,6 o 7 della L. 104/92 (dichiarazione opzionale da allegare al modello “B1” o “B2” in caso di beneficiario dell’art. 21 E/O 33, COMMI 5, 6 E 7 LEGGE 104/92).

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

 

 

  1. essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;
  2. il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF );
  3. il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) né nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre (AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS);
  4. essere già inseriti nella c.d. Graduatoria Permanente di prima fascia dei “24 mesi” nella medesima Provincia e nel medesimo profilo per cui si concorre, rispetto alla quale si chiede l’aggiornamento del vecchio punteggio.

 

 

Naturalmente requisito fondamentale per l’inclusione nelle graduatorie permanenti del personale ATA è un’anzianità di servizio di almeno due anni. Ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) anche alle dipendenze degli Enti Locali (fino al 31/12/1999). Prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso. E/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

 

Essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo per il quale si concorre (secondo quanto previsto dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/2008 ed in particolare l’art. 4 – modifica della Tabella B allegata al CCNL 29/11/2007- requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA) o, comunque, del titolo culturale che ha permesso l’inserimento nelle graduatorie provinciali o d’istituto.

 

Essere in possesso dei Requisiti Generali richiesti per l’assunzione nella Pubblica Amministrazione (cittadinanza italiana o comunitaria, idoneità fisica, godimento diritti politici, non essere interdetti o inabilitati, etc.)

 

Inoltre si ricorda che l’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 L. 97/2013, estende la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi anche “ai familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria”. Vanno anche inclusi gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta Blu UE, nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani.

 

Scadenza Domande

Gli appositi allegati (“B1” o “B2” ed, eventualmente, “F” ed “H”), debitamente compilati, datati e firmati, devono essere inoltrate in una sola Provincia, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione ufficiale dei bandi di concorso da parte della competente Direzione Scolastica Regionale.

 

A chi devono essere inviate le istanze?

Devono essere presentate direttamente all’Ambito territoriale provinciale, che rilascerà apposita ricevuta con numero di protocollo, oppure spedite tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso farà fede il timbro postale di partenza).

 

Infine si ricorda che alla domanda non è necessario allegare nessun titolo poiché l’istanza in sè costituisce una vera e propria autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.