privacy-scuola-affigge-dati-sanitari-di-un-minore-miur-paga-danniPrivacy, se la scuola affigge dati sanitari di un minore, il MIUR paga i danni per violazione della protezione dei dati sensibili. A deciderlo è la Cassazione.


L’esposizione in luogo antistante l’istituto delle graduatorie per l’ammissione a un privilegio scolastico, legato allo stato di salute del minore, danneggia anche la privacy dei propri familiari, che hanno diritto a pretendere dall’amministrazione il risarcimento dei danni non patrimoniali.

 

E’ stato dimostrato che l’esposizione del dato sanitario sensibile possa dar luogo a situazioni discriminatorie, ovvero lesive dei diritti del titolare del dato stesso, e sia prudenzialmente protetto in termini più incisivi rispetto a qualunque altro dato che attenga alla generica riservatezza della persona.

 

Lo stato di salute di un familiare (nella specie, di una figlia mi­nore e di una sorella convivente) – considerato espressamente a fon­damento di un privilegio concorsuale concernente l’ammissione a cor­si scolastici destinati a minorenni (come tale potenzialmente idoneo a tradursi in un dato informativo che immediatamente inerisce l’ambito della vita e della sfera familiare) – appare pervaso dalla stessa intrinseca delicatezza che fa individuare un disagio, e una conseguente ne­cessità di riservatezza, analoghi a quelli che si riferiscono all’ammala­to nel momento in cui egli espone a un terzo, ovvero ad una Pubblica Amministrazione, la propria situazione.

 

Il carattere ‘sensibile’ delle informazioni  in  parola  deve  rite­nersi tale, non tanto perché attinenti, queste ultime, alla fisicità della persona, quanto perché la cultura, nel tempo, ha sollecitato a ricono­ scere, nella condizione di disagio per motivi di  salute,  ragioni  suffi­cienti a giustificare una particolare protezione.

 

Nel caso in esame, si tratta di informazioni sulle condizioni della persona immediatamente funzionali all’attribuzione di privilegi concorsuali e necessariamente legati al riconoscimento di obblighi familiari di assistenza e di solidarietà verso un ammalato, che fatal­ mente sono destinate a rendere persona le (e sensibile),  sia pure in via  mediata,  un dato che, pur  nascendo  immediatamente  ‘sensibile’ nella situazione soggettiva di altra persona, tuttavia non perde la sua caratteristica di ‘sensibilità ‘ (non diventa, dunque, meno sensibile) per il fatto che va a strutturare anche il patrimonio di altra persona, diversa dall’ammalato, che è chiamata a condividere e far proprie (non solo sul piano del proprio vissuto esistenziale individuale, ma anche sul piano della vita sociale) le conseguenze materia li e morali della stessa malattia.

 

Per tutti questi motivi la Corte di cassazione con la sentenza n. 16186 depositata ha dunque respinto il ricorso principale proposto dal ministero dell’Istruzione contro la legittimazione dei genitori ad agire in giudizio in conto proprio e per l’altra propria figlia minore.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.