Lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego è stato depositato alle Camere. Novità sulle sospensioni disciplinare dei docenti emanate dai dirigenti scolastici?
Il provvedimento riporta il numero 393 e dovrà essere esaminato dalle Commissioni Lavoro e Bilancio oltre dalla Commissione parlamentare per la semplificazione.
Deputati e senatori avranno tempo fino al 29 aprile per formulare il proprio parere, dopo di che il Governo potrà adottare il testo definitivo del decreto.
Il provvedimento è particolarmente complesso e consta di 24 articoli che modificano in modo più o meno significativo numerose disposizioni del “vecchio” testo unico sul pubblico impiego 165 del 2001. Per quanto riguarda la scuola le norme più importanti riguardano la possibilità dei contratti nazionali di intervenire sulle disposizioni di legge e il codice disciplinare.
Su questo secondo aspetto va subito chiarito che le notizie finora diffuse risultano completamente smentite da una lettura accurata del testo e della relazione allegata, soprattutto in merito all’attività del sospendere emanata dal dirigente scolastico: il nuovo decreto chiarisce una volta per tutte che la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni rientra fra le competenze del dirigente scolastico.
Il decreto, quindi, non sembra affatto andare nella direzione sperata dalle organizzazioni sindacali che certamente si faranno sentire quanto prima.
Si trova citato in questo schema:
“Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (A T A) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinare”.