In una recente risposta il Dottor Andrea Bufarale fornisce chiarimenti su convenzione per stage tra istituti scolastici e PA nell’ambito del PNRR.
Questo Ministero intende stipulare una convenzione con alcuni istituti scolastici al fine di consentire agli studenti, nell’ambito del PNRR, di svolgere uno stage formativo presso l’Amministrazione. A chi compete l’obbligo assicurativo degli stessi verso l’INAIL?
a cura di Andrea Bufarale
PNRR: convenzione per stage tra istituti scolastici e PA
Per rispondere al quesito proposto chiariamo innanzitutto che l’obbligo assicurativo INAIL sussiste anche per gli studenti che partecipano ad attività di tirocinio curriculare.
L’art. 2, D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 ha precisato infatti che “tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi…sono proprie della scuola. In particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti…tirocini, corsi postdiploma, attività extracurriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche…“.
La Circ. 12 settembre 2011, n. 24 del Ministero del lavoro ha poi specificato che i tirocini curriculari sono “i tirocini formativi di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con modalità cosiddetta di alternanza“.
Sono quindi definibili come curriculari tutti gli stage che soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:
- l’ente promotore è una Università o un ente di formazione abilitato al rilascio di titoli di studio;
- il soggetto beneficiario è uno studente di scuola superiore, università, master e dottorati universitari o un allievo di istituti professionali e corsi di formazione;
- lo stage è svolto durante il percorso di studio, anche se non direttamente correlato all’acquisizione di crediti.
La copertura assicurativa dello studente tirocinante è limitata ai rischi direttamente collegati alle attività rientranti nel progetto formativo, aventi i requisiti oggettivi di cui all’art. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Sono da considerare tutelate le attività svolte dal tirocinante, anche non necessariamente esercitate all’interno di uno stabilimento aziendale, bensì all’aperto, in un cantiere o in un luogo pubblico, purché riconducibili al progetto di alternanza scuola-lavoro, conformemente alle previsioni della convenzione sottoscritta tra scuola ed ente ospitante ospitante e purché aventi le caratteristiche oggettive elencate dall’art. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Nel caso di tirocini curriculari, inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro, la cui finalità non sia quella di favorire l’inserimento lavorativo ma quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione, l’obbligo assicurativo, pertanto, ricade sul soggetto promotore (istituto scolastico), se non diversamente previsto nella convenzione.
Intendiamo ricordare infine che i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie di instaurazione rapporto di lavoro (Circ. 12 settembre 2011, n. 24 del Ministero del lavoro).
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]