POFIn corso di approvazione del DDL 2994, una delle questioni ampiamente dibattute sul nuova legge che si stava approntando è stata anche quella relativa al Piano dell’offerta formativa, già disciplinato nell’art.3 del D.P.R. n.275 del 1999 (Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche) e ad oggi novellato dal comma 14 della Legge n.107 del 2015.

 

Sull’argomento si sono proposte tante stramberie: una delle quali aveva addirittura messo in campo l’esclusiva elaborazione del Piano dell’offerta formativa nelle mani del dirigente scolastico. Poi, tra mille disquisizioni, la legge 107 ha partorito il comma 14 che ha dato una nuova formulazione al vecchio Pof. La certezza è che molti degli addetti ai lavori della legge pur esternando una certa sicumera, ignoravano, che cosa fosse in realtà un POF.

 

Da tempo, prima della novella dell’art.3 del decreto 275, il Piano dell’offerta formativa non era più un pezzo da novanta, anzi forse facendo la lista dei documenti più noiosi, pubblicati all’albo dell’istituzione scolastica, esso ne avrebbe aperto le file. Perché, diciamolo pure, il Pof è stato molte volte faccenda esclusiva e spesso seccante del docente incaricato della funzione strumentale che si accollava annualmente l’onere di rimodulare in alcune sue parti, la versione originaria una volta definita, prima della sua formale delibera in seno al collegio dei docenti e successiva adozione del consiglio di istituto; solo in teoria, nella maggior parte dei casi, il documento è stato elaborato dal collegio dei docenti.

 

Ad oggi, chi con questo documento ha avuto a che fare, sa che le preoccupazioni suscitate dalle innovazioni proposte ante legge 107 erano prive di fondamento. Il POF poteva creare scalpore alla fine degli anni 90, quando l’autonomia delle istituzioni scolastiche, introdotta dall’art.21 della Legge n.59 del 1997 ribaltava l’assetto del nostro sistema di istruzione e quindi c’era bisogno di impegnarsi per questo nuovo dispositivo che sostituiva il PEI, (Progetto Educativo d’Istituto) della Carta dei servizi scolastici di cui al D.P.C.M. del 7 giugno 1995. Allo stato attuale, prima che la legge 107 intervenisse, il POF non era solo un documento obsoleto, ma addirittura noioso e pieno di verbosità inutili tant’è che in molte istituzioni scolastiche, si è radicata, nel tempo, la consuetudine di ridurne il contenuto, il cosiddetto Poffino, all’interno di una brochure, creata ad hoc per le famiglie, nel periodo di iscrizione degli alunni.

 

Cosa cambia il comma 14 all’art.3 del D.P.R. 275 del 1999?

 

Al momento, circa la natura del futuro PTOF, abbiamo solo le indicazioni ricavabili dalla legge 107 ed è possibile compiere un confronto con il passato, cogliendo gli elementi di novità.

 

Natura del Piano

 

Sul significato del Piano il comma 1 dell’art.3 novellato non riporta sostanziali modifiche al vecchio articolo 3 se non la dicitura “rivedibile annualmente”; “il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”.

 

Tempistica

 

Ai sensi del comma 12 della legge 107 “le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. (…) Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. Nel precedente articolo 3 non era indicata nessuna scansione temporale per la revisione del Piano, al contrario l’attuale articolo 3 del D.P.R. 275 del 1999, modificato dal comma 14 dell’art.1della legge 107 sottolinea che il piano è rivedibile annualmente. Per le eventuali revisioni si dispone che esse siano pubblicate tempestivamente nel Portale unico dei dati della scuola istituito ai sensi del comma 136.

 

Contenuti

 

Il comma 2 della legge 107 anticipa già parte del contenuto del PTOF; si tratta della programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e dellecompetenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

 

La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107 sarà integrata da iniziative di potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del comma 7.

 

Al PTOF si aggiungono le iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 107).

 

Il Piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare, nonché la definizione delle risorse occorrenti (comma 12 della legge 107) e assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate nell’art.5, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2013, n.93. (comma 16 della legge 107). Di concerto con gli organi collegiali il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29 della legge 107). Le attività e i progetti di orientamento devono essere sviluppati con modalità idonee a sostenere eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera (comma 32 della legge 107).

 

Nei Piani triennali dell’offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado vanno inclusi anche i percorsi di alternanza scuola-lavoro così come indicato nel comma 33 della legge 107.

 

Sempre nei PTOF della scuola secondaria di secondo grado andranno inseriti le eventuali attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro(comma 38 della legge 107).

 

Il Piano può altresì promuovere azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti attraverso il Piano nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58. Lo sviluppo delle competenze digitali riguarda anche il personale docente e il personale tecnico e amministrativo.

 

Il comma 2 dell’art.3 D.P.R. 275 rimane identico nella parte in cui afferma che: “il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità …”; a quest’ultimo si aggiunge che il Piano indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

 

Il comma 3 dell’art.3 D.P.R. 275 introduce ex novo che “il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80”.

 

In questa parte il PTOF viene ad agganciarsi con il procedimento di valutazione ex art.6 del D.P.R. n.80 del 2013, con il RAV e il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole che si concluderà con la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei dati raggiunti. Le azioni di miglioramento organizzativo e gestionale implementate dalle istituzioni scolastiche serviranno anche ai fini della valutazione dei risultati dell’azione dirigenziale e vanno allegate al Piano.

 

Ruolo degli organi collegiali nel PTOF

 

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa”(Comma 1 art.3)

 

Il Comma 4 regola chi sono gli attori che concorrono alla determinazione del Piano: “il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto”. Precedentemente era il consiglio di istituto a definire gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione. Ora, prima che il collegio docenti elabori il Piano, è necessario che il dirigente scolastico espliciti gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, che non sono più generali come nel precedente articolo. Non si può ignorare che la definizione degli indirizzi e delle scelte di gestione del dirigente scolastico siano un punto nodale da cui partire per l’elaborazione del Piano e che tale disposizione, introdotta nell’articolo 3 novellato, imponga il passaggio deliberante nei due organi collegiali: collegio dei docenti e consiglio di istituto. Leggendo il comma 4 si deduce che non si dovrebbe passare dunque all’elaborazione del Piano senza le determinazioni dirigenziali che costituiscono il punto di partenza e i confini entro cui l’organo deputato alla redazione potrà operare. Gli indirizzi così come le scelte, forniti dal dirigente scolastico sono però compensate dal ruolo degli organi collegiali cui la legge 107 assicura la partecipazione alle decisioni (comma 2). Ciò si significa che il dirigente non è il solo a scegliere e a determinare l’offerta formativa, ma più in generale sono le istituzioni scolastiche” ad effettuare “le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative” (comma 6) e ad individuare “il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare” (comma 7).

 

Le istituzioni scolastiche decidono sull’offerta formativa, sulle iniziative di potenziamento e sulle attività progettuali che si propongono di attuare. Benché al consiglio di istituto sia stata ridotta la sua tradizionale natura di organo di indirizzo rimane salvo il comma 6 dell’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001, il quale espressamente stabilisce che “il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica”.

 

Ruolo del dirigente scolastico nel PTOF

 

Il Comma 5 insieme al comma 4 indica i compiti spettanti al dirigente scolastico:definizione degli indirizzi per le attività e scelte di gestione e di amministrazione. Gli indirizzi modulano le linee di azione che si intendono svolgere tenendo conto degli obiettivi da perseguire. Le attività per la scuola si delineano sulla base delle “esigenze didattiche, organizzative e progettuali”, comprendono anche le attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare.

 

Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”.

 

Ciò significa, identicamente a prima della legge 107, “l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali” (comma 2). Al dirigente scolastico l’onere di attivare questi rapporti.

 

I neo esecutori del Piano

 

La legge 107 istituisce l’organico dell’autonomia, “funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche (…) I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento” (comma 5).

 

Più avanti è espressamente detto che “le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi 1 e 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia” (comma 63 della legge 107);

 

Per le finalità di cui sopra “il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica” (comma 83). I docenti rientranti in tale organico avranno un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola; si identificheranno nel sostegno fornito alle istituzioni scolastiche sotto il profilo organizzativo e didattico e potranno essere utilizzati, ai sensi del comma 85 della legge, in sostituzioni dei colleghi assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni.

 

Controllori del PTOF

 

L’ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell’offerta formativa rispetti il limite dell’organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca gli esiti della verifica (comma 13 Legge 107).

 

Pubblicazione del PTOF

 

Scompare dall’antecedente articolo 3 D.P.R. n.275 del 1999 il comma 5 “il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione”; in effetti la pubblicazione del Piano è regolata nel comma 17 della legge 107: “le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell’offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale”.