TfrI pagamenti delle buonuscite (TFR e TFS) con i due interventi del 2011 e del 2013, possono slittare fino a 2 anni anche per il personale della scuola.


Tfr tempi d’attesa troppo lunghi? Nel 2016 i termini per il pagamento del TFR/TFS per il personale Ata variano in base alla data di maturazione del diritto di pensione.

 

Chi chiederà la cessazione dal servizio entro il 22 gennaio 2016, per accedere alla pensione il prossimo 1 settembre, quale sarà l’attesa per la buonuscita?

 

Per chi ha raggiunto i requisiti per il pensionamento entro il 2011 pur rimanendo ancora in servizio (compresi i quota 96 che entro tale data avevano raggiunto i 60 anni di età con 36 anni di contributi o i 61 anni di età con 35 anni di contributi) la disciplina che regolerà l’erogazione del TFR/TFS è quella vigente al momento del raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione. Dopo 6 mesi dalla cessazione del servizio la prima rata di buonuscita (fino a 90mila euro),  per gli importi eccedenti i 90mila euro e fino a 150mila euro sarà da attende ulteriori 12 mesi.

 

Per coloro che invece, grazia alla Legge Fornero, si sono visti allungare l’età pensionabile di 6 anni oltre il danno anche la beffa. Dal 1 gennaio 2014, infatti, sono entrate in vigore le nuove regole per l’erogazione del TFR. Che portano la prima rata da 6 mesi a 2 anni dalla cessazione del servizio. Inoltre la prima rata del TFR sarà soltanto per importi fino a 50mila euro. Quanto alla seconda rata si dovranno aspettare ulteriori 12 mesi (importi eccedenti i 50 mila euro e fino a 100mila euro). Per gli importi eccedenti i 100mila euro si dovrà aspettare la terza rata del TFR.

 

Per i lavoratori che restano in servizio sino ai limiti ordinamentali (massimo 66 anni e 7 mesi) ponendo l’amministrazione di fronte all’esercizio della risoluzione d’ufficio, la buonuscita viene pagata dopo 12 mesi. Meglio, quindi, la risoluzione d’ufficio alle dimissioni, in termini di TFR.

Orizzonte scuola (www.orizzontescuola.it)