orario-lavoroAssenze per malattia. Tutto ciò che si deve sapere per non incorrere in errori.

 

L’art. 17/10 del CCNL 29.11.2007 dispone che “L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”.

 

Incombe sul lavoratore, nel momento in cui viene inviato il certificato all’INPS ed al proprio datore, l’obbligo di verificare che sia stato indicato (ed, in difetto, lo deve indicare lui stesso) il luogo del proprio domicilio durante la malattia e di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dall’INPS.

 

Il dipendente non è più obbligato ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia alla propria scuola di servizio in quanto ai sensi dell’art. 55-septies co. 2/4, del D. Lgs n. 161/2001, compreso D. Lgs n. 150/2009 e dalle successive disposizioni di attuazione, l’invio del certificato medico avviene in modalità telematica.

 

Nel caso in cui il medico sia impossibilitato all’invio on-line del certificato di malattia (es. mal funzionamento del sistema telematico), il lavoratore potrà presentare alla propria scuola la certificazione e l’attestazione di malattia in forma cartacea. Se la prognosi è certificata dal medico fiscale, non è necessario l’invio della certificazione del medico curante, in quanto il medico fiscale è un medico convenzionato con il SSN.

 

Possono certificare la malattia: i medici di famiglia di medicina generale convenzionati, la guardia medica, ospedali e pronto soccorso, strutture ambulatoriali delle ASL. Sono esclusi i medici liberi professionisti non convenzionati, medici dipendenti da strutture private non convenzionate con il SSN.

 

Il personale assunto a tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. Durante tale periodo:

 

– Dal 1° al 9° mese spetta la retribuzione fissa mensile al 100%.

 

– Dal 10° al 12° mese spetta la retribuzione fissa mensile al 90%;

 

– Dal 13° al 18° mese spetta la retribuzione fissa mensile al 50%.

 

Terminati questi 18 mesi (che non interrompono l’anzianità di servizio) il dipendente può richiedere un ulteriore periodo di 18 mesi. Tali assenze, su richiesta specifica del dipendente in casi particolarmente gravi, sono concedibili senza retribuzione, interrompono qualsiasi anzianità di servizio, tranne quella del preavviso, e sono utili solo per la conservazione del posto.