Personale ATA precario dell’AFAM, chiarimenti MIUR su graduatorie 24 mesi. Riguardano l’istituzione destinataria della domanda e valutazione dei titoli.
In una precedente notizia avevamo commentato la nota 14748 del 25 ottobre 2018 del Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, con la quale il MIUR, aveva inviato le istituzioni Afam a compilare o ad aggiornare le graduatorie relative ai profili di coadiutore e assistente.
Ricordiamo che in attesa dell’emanazione del Regolamento sul reclutamento previsto dall’art. 2 comma 7, lettera e) della Legge 508/99, per tale personale si utilizzano le regole della scuola (art. 554 del D.Lgs. 297/94).
Pertanto avevano titolo ad essere inseriti nelle graduatorie utili per le immissioni in ruolo, il personale in servizio che, alla data del 31 ottobre 2018, avesse maturato almeno 24 mesi di servizio nel corrispondente profilo professionale.
A seguito di numerose richieste di chiarimento la citata direzione generale ha pubblicato la nota 16747 del 28 novembre 2018, con la quale si forniscono le seguenti indicazioni:
- la domanda di inserimento in graduatoria deve essere indirizzata all’istituto in cui si prestava servizio alla data del 31 ottobre 2018. Pertanto gli istituti sono tenuti ad accettare e valutare le domande presentate anche da coloro che dopo tale data, abbiano cambiato sede di servizio
- Possono essere valutati i titoli di servizio, di studio e culturali conseguiti entro il 31 ottobre 2018.
Come avevamo segnalato in precedenza la Direzione generale con nota 16035 del 15 novembre 2018 ha precisato nei titoli di servizio del personale coadiutore è presente un refuso, laddove si fa riferimento al servizio prestato in qualità di Assistente. Il servizio deve essere prestato in qualità di Coadiutore
Ricordiamo che per il conferimento di contratti a tempo determinato le istituzioni dovranno attingere prioritariamente dalle graduatorie 24 mesi.