personale-ata-permessi-a-ore-decurtazione-stipendioPersonale ATA, Permessi a Ore: la decurtazione dello stipendio non è ammissibile all’interno del nuovo CCNL per il comparto scuola 2016/18.


Personale ATA, Permessi a Ore: la decurtazione dello stipendio è illegittima. Chiarimenti sull’argomento visite specialistiche per il personale ATA e sulle novità dell’art. 33 del CCNL 2016/18 che desta ancora un po’ di confusione nelle scuole.

 

Il nuovo CCNL 19 aprile 2018, al Titolo IV – Personale Ata art. 33, ha previsto nuove tipologie di permessi orari retribuiti aggiuntivi rispetto a quelle già presenti nel CCNL del 2007.

 

questo link potete trovare un’ampia rassegna su tutto ciò che riguarda il Personale ATA nelle Scuole.

 

Tra queste ci sono anche i permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici per un totale di 18 ore di permesso retribuito per ogni anno scolastico e fruibili sia su base oraria che giornaliera. In questo secondo caso sono computate le ore di servizio effettivo dovute nella giornata. Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.

Tali permessi:

 

  • sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo;
  • sono retribuiti allo stesso modo previsto per le assenze dovute a malattia;
  • non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio previsto dalla legge per le assenze per malattia fino a 10 giorni (se fruite ad ore).

 

N.B.: Nel caso in cui l’assenza venga fruita su base giornaliera è sottoposta alla medesima decurtazione prevista per i primi dieci giorni di malattia.

 

Quindi se il permesso è fruito ad ore non subisce la decurtazione economica, se è fruito per intera giornata sì.

 

Questo non vuol dire però che per non subire la decurtazione economica sia sufficiente presentare la domanda richiedendo le ore che coprono l’intera giornata per non avere la decurtazione economica. Sarà il buon senso dell’amministrazione a discernere in queste situazioni.