Il Miur ha emanato la nota con la quale disciplina i contratti a tempo determinato stipulati sulla base dell’art. 59 del CCNL.
Secondo il MIUR, al fine di conciliare quanto previsto dall’art. 59 CCNL con le indicazioni fornite dalla nota n. 8921 dell’8/09/2014, i contratti fino all’avente titolo del personale ATA di ruolo, possono essere riconosciuti solo nel caso in cui gli aventi titolo, dopo l’aggiornamento delle graduatorie di 3^ fascia, siano stati confermati in servizio presso la medesima istituzione scolastica.
In quella nota il Miur aveva scritto infatti ” Si coglie l’occasione per chiarire che, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, potranno essere conferite supplenze fino all’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97. Le suddette supplenze fino all’avente diritto potranno, inoltre, essere attribuite al personale AT.A. di ruolo ai sensi dell’art. 59 del CCNL comparto scuola.”
Inoltre il completamento d’orario al personale ATA che si è avvalso dell’art. 59, che ha stipulato un contratto a tempo determinato inferiore alle 36 ore settimanali, può essere riconosciuto solo per supplenza di durata non inferiore alla fine dell’anno e non su supplenza breve, stante il 1 comma dell’art. 59.
Per la FLC CGIL è inaccettabile un trattamento giuridico ed economico difforme a seconda della sede di servizio in cui ci si trova.
Nel caso di completamento d’orario, l’art. 59 deve essere letto nella sua interezza, anche in base al comma 2, poiché il lavoratore ATA di ruolo cambia status giuridico, che è quello di supplente, tant’è che vengono applicati gli stessi istituti contrattuali della malattia per i supplenti brevi. Il completamento è, dunque, connesso alla condizione di essere un supplente.