legge 68 99, assunzioneChi ha diritto all’assunzione sui posti riservati di cui all’art.8 della legge 68/99? I candidati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, possono anche loro usufruire dei posti riservati? Le risposte in una breve scheda.

 

Per avere diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/99 relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, in analogia a quanto previsto dal D.M. 44/2011 per l’aggiornamento delle G.A.E. del personale docente, ai fini dell’assunzione su posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art.8 della legge 68/99.

 

Pertanto all’atto della presentazione della domanda di aggiornamento o inserimento delle graduatorie permanenti ATA, i candidati qualora volessero far valere il titolo di riserva devono necessariamente dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, naturalmente la medesima dichiarazione basta presentarla una sola volta. Non è necessario, infatti, ripresentarla ogni qualvolta si procede all’aggiornamento del punteggio.

 

Le categorie protette previste dall’art. 1 dalla legge 68/99 sono:

 

 

  1. le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile insediate presso le ASL;
  2. le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);
  3. le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni, e 26.5.1970 n. 381 e successive modificazioni;
  4. le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni.

 

 

Inoltre, l’art. 18 c. 2 della legge prevede le seguenti ulteriori categorie:

 

 

  1. orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
  2. coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
  3. profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge n. 763/81.

 

 

L’assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia non opera alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni. Pertanto i candidati inseriti nelle graduatorie di III fascia ATA sono esclusi da tale beneficio.