permessi breviMolti dei candidati che a partire dalla fine di aprile 2016 dovranno svolgere la prova scritta del concorso docenti (le date per classe di concorso verranno pubblicate con avviso nella GU del 12 aprile) hanno la necessità di usufruire di allontanarsi dal servizio per quella giornata.

 

Analizziamo le possibilità di richiedere un permesso o un giorno di ferie (o più giorni, per chi dovrà contestualmente affrontare uno spostamento in altra regione).

 

Al fine di evitare disservizi, è bene programmare per tempo nelle scuole l’organizzazione didattica.

 

 

 

Il permesso non retribuito

 

Il CCNL 2006 2009 prevede all’art. 19 specifici permessi per esame per i docenti a tempo determinato (abilitati e non abilitati, indipendentemente dalla durata del contratto)

 

” 7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti , per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 ”

 

Quindi 8 giorni non retribuiti, compresi i giorni per il viaggio.

 

La conseguenza della mancata retribuzione è esposta al comma 8: ” I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. ”

 

Questo significa che in quella giornata di permesso, oltre a non ricevere la retribuzione, al docente a tempo determinato viene interrotto il contratto, conteggiato un giorno in meno di contribuzione figurativa. Quando il servizio dovrà essere dichiarato per l’aggiornamento dei punteggi nelle graduatorie, bisognerà staccare i due periodi, avendo cura di indicare lo stacco.

 

Il giorno di ferie

 

L’alternativa al permesso non retribuito è il giorno di ferie. Le ferie sono disciplinate sempre dall’art. 19 comma 2 “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto. ”

 

Inoltre, mentre il permesso deve essere attribuito (si presenta la domanda e il dirigente la convalida), il giorno di ferie deve essere concesso dal Dirigente e non deve implicare oneri per la scuola, pertanto le sostituzioni non possono essere coperte con supplenze a pagamento.

 

I docenti che usufruiscono dei permessi per diritto allo studio relativi all’a.s. 2015/16 non possono usufruire di uno di questi, poichè non l’espletamento del concorso non rientra nella tipologia di corso per cui i permessi sono stati concessi. (pertanto non possono essere utilizzati neanche per la preparazione alla prova).

 

Il permesso breve

 

La durata della prova scritta (150 minuti), al netto di appello, sistemazione nelle postazioni, lettura prova, contingenze varie, rendono la prova incompatibile con la richiesta di un permesso breve, che copre massimo il 50% dell’orario giornaliero.

 

Le altre soluzioni (cambio del giorno libero, diversa distribuzione delle ore settimanali per chi lavora su potenziamento) vanno contrattate all’interno della singola istituzione scolastica, prendendo in considerazione la prassi e la disposizione delle parti.

 

I docenti a tempo indeterminato (eventualmente ammessi con riserva) e il personale Ata che ha necessità di fruire del permesso faranno invece riferimento agli art. del CCNL che prevedono la possibilità di permesso retribuito per la partecipazione ad esami.

 

art. 15 comma 1. “Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

 

– partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio”