permessi-legge-104-compressor (1)Con la Sentenza n. 22925 del 29/9/2017 la Cassazione affronta un caso riguardante la disciplina del Part-time verticale – prestazione per un numero di giornate superiore al 50% – e l’utilizzo dei permessi ex Legge 104/1992 – affermando che questi spettano integralmente.


 

Il caso pur riguardante un contenzioso emerso nel settore privato, nello specifico contro le Poste Italiane, vede i principi come emersi applicabili anche al pubblico.

 

Riproporzionamento permessi 104 Dipendenti Statali: le indicazioni dell’ARAN.

 

La Corte di appello di Trento, pronunziando sull’appello dell’INPS e sull’appello di Poste Italiane s.p.a., ha confermato la decisione di primo grado che aveva accertato il diritto di un dipendente di Poste Italiane s.p.a., a fruire, anche dopo la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto part-time verticale – trasformazione comportante una prestazione lavorativa articolata su quattro giorni a settimana in luogo di sei -, dei tre giorni di permesso mensile di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 3, e condannato la società datrice al risarcimento del danno non patrimoniale per effetto dell’illegittimo riproporzionamento dei giorni di permesso, concessi nella misura di due mensili.

 

Il datore di Lavoro ricorreva in Cassazione ed i Giudici così si pronunciavano:

 

“Occorre premettere che il permesso mensile retribuito di cui alla L. n. 104 del 1992, art. art. 33, comma 3, costituisce espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave. Come evidenziato da Corte cost. n. 213 del 2016, trattasi di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla L. n. 104 del 1992, postula anche l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie “il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap” (sentenze n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005). In questa prospettiva è innegabile che la ratio legis dell’istituto in esame consiste nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare. “…Risulta, pertanto, evidente che l’interesse primario cui è preposta la norma in questione – come già affermato da questa Corte con riferimento al congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, – è quello di “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito” (sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007)” (Corte cost. n. 213 del 2016). Si tratta, in definitiva, di una misura destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 Cost., che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).

 

Dopo aver riepilogato tutta la normativa in materia concludono ritenendo che “Il criterio che può ragionevolmente desumersi da tale indicazioni è quello di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all’adozione del rapporto di lavoro part-time e, nello specifico, del rapporto part-time verticale. In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto.” Dunque ”sulla base di un orario lavorativo settimanale pari a quattro giorni su sei, corrispondente ad un part-time verticale al 67 %, la sentenza impugnata deve essere confermata.”