circolareÈ stata pubblicata la circolare operativa (nota 38646/16) relativa ai pensionamenti dal 1 settembre 2017, in attuazione del Decreto Ministeriale 941/16.

 

La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) è fissata al 20 gennaio 2017. Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2017.

 

Ricordiamo che le domande di dimissioni, salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le istanze online. È disponibile sul nostro sito una scheda che illustra le procedure da seguire per la registrazione.

 

Oltre alla domanda di cessazione, va anche presentata la domanda di pensione che deve essere inviate direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

 

 

  1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
  2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

 

 

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

 

In attesa di pubblicare il nostro opuscolo dettagliato, riepiloghiamo di seguito i requisiti necessari per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1 settembre 2017.

 

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 ante Legge 214/11 (Fornero) e ancora utilizzabili ai fini dell’accesso al pensionamento.

 

Vecchiaia

 

 

  • 65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne
  • 61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne

 

 

Anzianità

 

 

  • 40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva

 

 

Quota

 

 

  • 60 anni di età e 36 anni di contribuzione – quota 96
  • 61 anni di età e 35 anni di contribuzione – quota 96

 

 

Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

 

Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243)

 

Per le sole donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente l’accesso alla pensione con 57 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva.

 

Il pensionamento è consentito dal 1 settembre 2017 a condizione che il requisito di età e contribuzione sia stato maturato entro il 31 dicembre 2015 e che venga esercitata l’opzione per il calcolo della pensione col sistema contributivo.

 

Pertanto chi ha maturato i requisiti dei 57 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2015 potrà presentare domanda di pensione col sistema contributivo. Nella legge di Bilancio 2017, approvata in via definitiva il 7 dicembre 2016, è prevista l’estensione dell’opzione alle lavoratrici che abbiano raggiunto i 57 anni entro il 31 dicembre 2015 (nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, precedentemente escluse a causa dell’aggiunta dei 3 mesi legati all’attesa di vita). Solleciteremo il Miur, una volta che la legge entrerà in vigore (1 gennaio 2017), a fornire chiarimenti in tal senso e a rendere disponibile l’istanza anche per queste lavoratrici.

 

Provvedimenti di salvaguardia

 

In seguito agli esiti dell’articolo 1 comma 265, lett.d della legge 208 del 28 dicembre del 2015, in materia di settima salvaguardia, i soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell’INPS potranno accedere al trattamento pensionistico dal 1 settembre 2017.

 

Nuove regole per l’accesso alla pensione previste dalla Legge 214/11

 

Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 sono i seguenti:

 

Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi

 

 

  • 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2017

 

 

Pensione anticipata

 

 

  • per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017;
  • per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

 

 

È confermata l’abolizione della penalizzazione per coloro che, pur avendo i requisiti del servizio, abbiano meno di 62 anni di età.

 

Poiché la normativa prevista dalla legge Fornero rende complesso il calcolo dei contributi effettivamente versati, invitiamo il personale che intende dare le dimissioni per accedere all’assegno pensionistico, a recarsi presso le nostre sedi territoriali e presso le sedi del patronato INCA CGIL in Italia e all’estero.