part-time-scuola-2023-2024-scadenza-domandeSecondo quanto comunicato dalla FLC CGIL si avvicina la scadenza per presentare le domande di part-time nella scuola per l’anno scolastico 2023-2024.


La scadenza interessa in particolare il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato.

Si può chiedere nello specifico la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la variazione oraria o il rientro a tempo pieno.

Part-Time Scuola 2023-2024: scadenza domande

Le domande vanno redatte sui moduli predisposti dagli Uffici Scolastici Territoriali e indirizzate al dirigente scolastico per la successiva trasmissione gerarchica via PEC.

I modelli da compilare sono allegati alla comunicazione degli Uffici Scolastici territorialmente competenti, cui occorre fare specifico riferimento.

La scadenza per le presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure, viceversa, richiedere esplicitamente la revoca del proprio contratto di part-time, è il 15 marzo 2023.

Requisiti

Secondo quanto comunicato dalla FLC CGIL Docenti, educatori ed ATA devono essere a tempo indeterminato. Dalla presentazione della domanda sono esclusi i lavoratori che andranno ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro, per i quali sarà possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale.

Il contratto di part-time è di durata minima biennale e, in assenza di diversa comunicazione, si intende prorogato di anno in anno. Coloro già titolari di contratto part-time, quindi, non devono presentare una nuova domanda.

Eventuale rientro anticipato a tempo pieno, può essere accolto solo in presenza di motivate esigenze ed in relazione alla situazione complessiva degli organici. Entro il 15 marzo è possibile anche inoltrare richiesta di variazione oraria dell’orario di part-time e/o tipologia dell’orario di servizio. In entrambi i casi la modifica decorre dal 1 settembre 2023.

Cosa va indicato nella domanda?

Nel modello di domanda va indicata la modalità di part-time richiesta e cioè:

  • part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
  • part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
  • part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità).

Infine nella domanda va indicata la durata della prestazione lavorativa che non deve essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado va garantita l’unicità dell’insegnamento, nel rispetto del modulo-orario come previsto dal piano degli ordinamenti.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it