panino casa menseCom’è noto il Tribunale di Napoli, con Ordinanza del 10 luglio 2017, ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle questioni organizzative afferenti la mensa scolastica, respingendo il reclamo proposto e confermando con tale diversa motivazione l’Ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Napoli il 25 maggio 2017.


 

In pratica il Tribunale del reclamo, prescindendo da qualsiasi valutazione relativa al merito della questione, ha ritenuto insussistente la giurisdizione anche nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., per l’effetto confermando il rigetto del ricorso ma con diversa motivazione e quindi non anche le argomentazioni formulate a sostegno di tale pronuncia.

 

L’occasione di interpellare il giudice amministrativo si è presentata quasi subito, allorquando il Comune di Benevento, anche evidentemente sulla scorta della predetta ordinanza di maggio, ha sancito il principio di obbligatorietà della mensa scolastica.

 

Avverso tale decisione è stato presentato ricorso innanzi al Tar Campania che, con decreto del 25 settembre 2017, ha accolto l’istanza cautelare formulata nell’ambito del procedimento proposto per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10 luglio 2017, nonché degli artt. 1, 2, 3 e 4 del “regolamento servizio di ristorazione scolastica”.

 

Nelle more della decisione collegiale, il TAR Campania ha riconosciuto che “sussistono i requisiti di estrema urgenza per la sospensione della disposizione impugnata, ove si fa divieto “tout court” di consumare cibi diversi da quelli forniti dalla ditta appaltatrice del servizio-mensa nei locali di refezione scolastica, ferma restando la possibilità in capo ai singoli dirigenti scolastici di impartire specifiche prescrizioni di salvaguardia igienica (proporzionate e non disagevoli), per l’introduzione di alimenti esterni nelle scuole di riferimento”.

 

La motivazione è sintetica ma ricca di contenuti, potendosene desumere che anche le scuole possono in autonomia organizzare il momento della mensa attraverso disposizioni di carattere igienico che non siano disagevoli e quindi non giungano a vietare il consumo di pasto domestico nei locali destinati alla refezione.

 

Per la trattazione collegiale è stata fissata la camera di consiglio dell’11.10.2017 a cui sarà rimessa la decisione definitiva, ma intanto il Tribunale Amministrativo ha ritenuto sussistere sia il requisito del fumus boni iuriscioè la “parvenza di buon diritto”, la concreta possibilità di sussistenza del diritto vantato, sia quello del periculum in mora e cioè il pericolo attuale che nel tempo intercorrente fino alla discussione sul merito tale diritto possa subire un pregiudizio irreparabile.

 

Intanto la discussione in IX commissione senato sul DDL 2037 in materia di ristorazione collettiva, che pure sembra affermare il principio contestato dal giudice amministrativo, dopo la seduta del 25 luglio è stata aggiornata al 20 settembre solo per rinviare il seguito dell’esame al 3 ottobre.

 

Si attende quindi l’11 ottobre per ulteriori novità.