pallonataGiocare a pallone nel cortile della scuola può essere pericoloso. Ed anche rischioso. Un gioco innocuo, ma dal quale possono derivare anche dei danni, seri.


Veniva citato in giudizio il MIUR poiché alla fine degli anni ‘90 uno studente che frequentava la classe quinta di una scuola elementare durante la ricreazione, venne colpito al volto da una pallonata, mentre si trovava nel cortile della scuola. In conseguenza del trauma, il fanciullo patì una lesione retinica all’occhio sinistro, con perdita dell’acuità visiva, ridotta a quattro decimi. Conclusero i famigliari agendo in giudizio chiedendo la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti in conseguenza del fatto appena descritto, quantificati in Euro 463 mila euro.

 

Il Ministero si costituì negando la propria responsabilità, sul presupposto che l’accaduto fosse stato imprevedibile ed inevitabile; in subordine chiese di essere manlevato dal proprio assicuratore della responsabilità civile. I ricorrenti persero la causa in tutti i gradi di giudizio ivi incluso la Cassazione, la quale con Ord.,13-10-2017, n. 24090 affermerà quanto ora segue.

 

I Giudici condividono l’orientamento della Corte d’Appello ritenendo che il fatto avvenne durante la ricreazione, fase nella quale è normale che dei fanciulli giochino a palla; erano presenti tre insegnanti che controllavano gli alunni; il gioco procedeva in maniera tranquilla; nessuno degli insegnanti avrebbe potuto fare nulla per evitare che uno dei giocatori calciasse il pallone fuori dal terreno di gioco.

 

I ricorrenti sostenevano la Corte d’appello non avrebbe “valutato appieno le testimonianze”, dalle quali erano emerse varie circostanze idonee a fondare un giudizio di responsabilità in capo al personale scolastico: in particolare, la vicinanza del bambino ferito rispetto al campo di gioco, la vis agonistica dei giocatori, e la circostanza che il pallone fosse sgonfio, e dunque maggiormente contundente rispetto ad un pallone regolarmente gonfiato.

 

Ma per la Cassazione non è stato negato che l’amministrazione scolastica fosse gravata da una presunzione di colpa ai sensi dell’articolo 2048 c.c., ma è stato semplicemente ritenuto che, in base alle prove raccolte, tale presunzione fosse stata vinta, e il Ministero fosse riuscito a dimostrare che il personale scolastico nulla avrebbe potuto fare per impedire il fatto.

 

I ricorrenti deducevano anche che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere “imprevedibile” la circostanza che, durante una partita di calcio, un pallone scagliato da uno dei partecipanti possa finire al di fuori del campo e colpire una persona presente nei pressi. Assume che qualsiasi insegnante prudente avrebbe mantenuto i fanciulli non partecipanti al gioco ad una distanza di almeno 10 metri dal limite del campo ove si svolgeva la partita; il non aver tenuto questa condotta costituiva perciò un atteggiamento colposo, che avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello all’accoglimento della domanda attorea.

 

Per la Cassazione questo motivo è inammissibile poiché “ Stabilire, infatti, se un evento sia prevedibile o meno; se una condotta sia stata diligente o meno; se una regola di prudenza sia stata osservata o meno, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità. Concludendo dichiarando inammissibile il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali sostanziose, di circa 7000 mila euro a favore dell’Assicurazione che venne anche citata in giudizio, di 4 mila euro a favore del MIUR più altre spese accessorie.